ASSENZA IN MEDIAZIONE: SANZIONE, NON IMPROCEDIBILITÀ.

Secondo il Tribunale di Catanzaro (sent. n. n. 1843/2022) nell’opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, l’ingiustificata assenza della parte al procedimento avviato dall’opposto non comporta l’improcedibilità del giudizio ma soltanto la sanzione pecuniaria costituita dal versamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

La mancata comparizione dell’opponente dinanzi al mediatore, a seguito di iniziativa assunta dall’opposto non può comportare l’improcedibilità del giudizio di opposizione, perché “non rientra tra quelle previste per la mancata comparizione dall’art. 8 comma 4-bis D.Lgs. 28/2010 che, prevede, come conseguenza dell’assenza delle parti la sola applicazione di una sanzione pecuniaria oltre che la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c.”. 

Come affermato dalla Cassazione, infatti, “l’improcedibilità quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale deve essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell’improcedibilità”,

Dunque, l’improcedibilità non può operare in difetto di espressa previsione legislativa (Cass. n. 20975/2017) e nel caso di specie “considerato che pacificamente l’opponente non ha partecipato alla procedura di mediazione né ha fornito giustificazione valida della sua mancata partecipazione, deve essere condannato a versare all’erario l’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio”. 

22 Marzo, 2023 no comments Procedimento e partecipazione , , ,

La Mediazione telematica dopo la Riforma Cartabia

Nuova procedura per la redazione e sottoscrizione del verbale informatico

La Riforma Cartabia ha modificato, tra l’altro, le norme che regolano la mediazione in modalità telematica e, in particolare, la redazione e sottoscrizione del verbale informatico degli incontri tenuti a distanza da remoto e che, entreranno in vigore a partire dal prossimo 30 giugno 2023, con le modalità indicate dal nuovo art. 8-bis del d.lgs. n. 28 del 2010.

La novella stabilisce che l’organismo di mediazione, ed il mediatore che cura il singolo procedimento, devono attenersi alle norme previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) per la trasmissione degli atti relativi al procedimento di mediazione, ed ovvero trasmissione attraverso l’utilizzo di sistemi di posta elettronica certificata (PEC) o equivalenti; inoltre anche la conservazione della documentazione relativa al procedimento deve rispettare la normativa Cad e la sua esibizione sarà consentita se correttamente richiesta. In sintesi, sia la conservazione, sia l’esibizione dei documenti, devono effettuarsi a mezzo di documenti informatici, come disposto dall’art. 43 del citato codice.

Con la riforma, dunque, il procedimento di mediazione può svolgersi in modalità telematica, o in modalità mista (cioè con alcune parti in presenza ed altre in collegamento da remoto), purché anche solo una delle parti lo richieda, superando il necessario consenso di tutte le parti.

Inoltre, il terzo comma del nuovo art. 8-bis del d.lgs. 28/2010 dispone che sia onere del mediatore formare il documento informatico contenente il verbale (e l’accordo eventualmente raggiunto) e trasmetterlo alle parti, al fine di permetterne la sottoscrizione da parte di queste ultime. In questo caso la sottoscrizione del verbale informatico di mediazione deve essere effettuata tramite firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il verbale, poi, deve essere trasmesso anche agli avvocati delle parti, ove intervenuti (ad esempio, nella procedura di mediazione delegata ordinata dal giudice), e da questi sottoscritto. Una volta sottoscritto dalle parti e, se necessario (mediazione obbligatoria), dai loro avvocati, il file contenente il verbale informatico sottoscritto deve tornare al mediatore, che vi appone la propria firma nelle medesime modalità sopra descritte. Lo stesso mediatore, successivamente, provvede a trasmettere il verbale informatico di mediazione così sottoscritto alle parti, ai loro legali e alla segreteria dell’organismo di mediazione, che, come abbiamo visto più sopra, provvederà alla sua conservazione e all’eventuale successiva esibizione a richiesta.

27 Gennaio, 2023 no comments Procedimento e partecipazione , , , , , , ,

PUÒ PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE LA PARTE PERSONALMENTE, OVVERO UN TERZO O L’AVVOCATO DIFENSORE, PURCHÉ MUNITI DI PROCURA SOSTANZIALE CON FIRMA AUTENTICATA DAL NOTAIO O PUBBLICO UFFICIALE

Accade sempre più frequentemente che la parte interessata in un procedimento di mediazione non possa comparire od anche non voglia comparire personalmente perché, p.e., non voglia incontrare parenti in un procedimento di divisione di beni caduti in successione.

Come noto, la legge pretende la comparizione delle parti davanti al mediatore perché soltanto nel dialogo diretto fra i litiganti e il conciliatore si può trovare una soddisfacente composizione degli interessi in grado di evitare la controversia giudiziale; ecco perché il potere di delegare a un’altra persona la partecipazione al primo incontro deve essere circoscritto a ipotesi particolari e comunque caratterizzata da particolare rigore formale. Dunque, in presenza di un motivo che renda impossibile alla parte presentarsi personalmente all’incontro di mediazione, questa può delegare un terzo od anche il proprio avvocato.

Ma attenzione: la procura non può consistere in una scrittura privata, ma deve essere necessariamente autenticata. Di recente, il tribunale di Pavia (sent. n. 1320/22), dichiarando improcedibile la domanda, ha ribadito che la parte che non può partecipare a un incontro della mediazione civile può delegare una terza persona, compreso il difensore, ma in tal caso la procura speciale rilasciata ad hoc non può essere autenticata dall’avvocato, perché il conferimento del potere di partecipare in sostituzione dell’interessato esula dai possibili contenuti della procura alle liti che il legale può autenticare direttamente.

Non basta una mera scrittura privata per delegare: la firma deve essere autenticata da parte del notaio o comunque di un pubblico ufficiale. Il legale, quindi, anche se è lo stesso difensore della parte, non può autenticare la procura speciale del proprio cliente con cui gli conferisce il potere a farsi sostituire da lui nella mediazione, in quanto il potere dell’avvocato di certificare le sottoscrizioni risulta limitato al rilascio della procura alle liti Il legale che partecipa alla mediazione al posto della parte diventa invece rappresentante sostanziale dell’assistito oltre che difensore: serve dunque una procura sostanziale – diversa e aggiuntiva – rispetto a quella alle liti, predisposta da un soggetto terzo autorizzato in modo espresso dall’ordinamento.  

15 Novembre, 2022 no comments Notizie Giuridiche , Procedimento e partecipazione , ,

Corte Appello di Napoli – Sez. VII, ord. 23.11.2017
La mediazione in appello

La 7° sezione della Corte di Appello di Napoli il 23 novembre 2017 ha pronunciato un’ordinanza di notevole interesse applicativo nell’ambito dell’istituto della mediazione civile e commerciale.

La Corte osserva che sulla base dell’art. 5, comma 2, d.lgs n. 28/2010, il giudice dell’appello può disporre l’esperimento della procedura di mediazione, senza tener conto dello svolgimento della mediazione obbligatoria nel primo grado di giudizio. Nell’ordinanza in commento, inoltre, si ricorda alle parti che per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è necessaria la presenza personale delle parti. Sulla presenza personale specifica che non potrà limitarsi ad una comparizione meramente formale, difatti la mancata o irrituale partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione, obbligatoria o demandata dal giudice, incide sulla procedibilità della domanda proposta con l’atto di appello e può comportare la condanna al versamento quale sanzione di un somma corrispondente all’importo del contributo unificato.

Il Collegio napoletano infine, in un’ottica di diffusione della cultura della mediazione e di sfoltimento del contenzioso, al fine di incentivare ulteriormente le parti a compiere un reale tentativo conciliativo, onera quest’ultime di informare la Corte dell’esito del procedimento mediante nota, da depositare unitamente a copia del verbale di mediazione almeno 30 giorni prima della successiva udienza, nella quale le parti potranno finanche relazionare circa la loro eventuale proposta conciliativa, così da consentire di valutare la condotta processuale ai sensi degli artt. 91 comma 1 e 96 comma 3 c.p.c.

Un siffatto provvedimento, in alcuni tratti audace, conferma la primaria importanza attribuita dalla giurisprudenza all’istituto della mediazione come strumento che, ove utilizzato in modo effettivo, può essere efficace per il miglioramento del sistema giudiziario.

23 Novembre, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale Termini Imerese – Sentenza 15.11.2017 n. 1175
Opposizione a decreto ingiuntivo: spetta all’opponente dar corso alla mediazione

Il Tribunale di Termini Imerese affronta la tematica relativa a chi tra opponente e convenuto opposto spetti dar corso alla procedura di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Giudice accoglie l’interpretazione data da Cass. Civ., Sez. III, 3.12.2015, n. 24629 secondo cui: è “l’opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c..
Soltanto quando l’opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto – attore sostanziale.
Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l’opposizione sarà improcedibile”.

15 Novembre, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale di Ascoli Piceno – Ordinanza 11.10.2017
L’accordo di mediazione è titolo valido per l’iscrizione di ipoteca giudiziale

Il verbale di accordo stipulato in mediazione è titolo per l’iscrizione di ipoteca, senza possibilità di sindacato sul contenuto dell’atto da parte del conservatore.
Su tale contenuto, infatti, ha signoria esclusiva la volontà negoziale espressa dalle parti, all’uopo opportunamente assistite dai rispettivi difensori, mentre l’efficacia che ne consegue è ricollegata ope legis alle modalità attraverso le quali l’accordo si è raggiunto.

11 Ottobre, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Trib. di Roma – Sentenza del 28.09.2017
Non partecipare alla mediazione demandata dal giudice costa caro all’assicurazione

Ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dall’art.96 comma 3 cpc, la giurisprudenza richiede la sussistenza del dolo o della colpa grave poiché non è ragionevole che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, ed è necessario che esista qualcosa di più rispetto ad essa.
Tale quid sussiste nel caso in cui l’Assicurazione rimane assente nella mediazione disposta dal giudice.
In presenza di chiare circostanze che imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza, la condotta dell’Assicurazione M. che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal Giudice, integra certamente colpa grave se non dolo (nel caso in commento, l’assicurazione è stata condannata al pagamento di 26 mila euro di spese legali)

28 Settembre, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Sentenza 14.06. 2017, n. C-75/16 – Menini e Rampanelli / Banco Popolare Società Cooperativa
La Corte di Giustizia dice NO alla difesa tecnica in mediazione per i consumatori Corte di Giustizia Europea, Sezione I

La Corte di Giustizia Europea, con una nuova sentenza, a seguito della proposizione da parte del Tribunale di Verona di due questioni pregiudiziali alla causa di merito, si è pronunciata sulla compatibilità di alcune disposizioni del D.lgs 28/2010 e succ. mod e del Codice del Consumo (D.lgs. 209/2005) con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 21.5.2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, sancendo alcuni principi cardine, a tratti confliggenti con la normativa italiana:
– i consumatori possono procedere con l’avvio della mediiazone senza essere assititi da un avvocato;
– i consumatori possono, dopo aver iniziato una mediazione, ritirarsi dalla medesima anche senza un giustificato motivo e senza conseguenze per loro pregiudizievoli.
A prescindere da ogni considerazione su quanto stautito dalla Corte di Giustizia, il Legislatore italiano avrà di che “pensare” per uniformarsi ai dettami di cui a questa recente sentenza.

14 Giugno, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Corte di Appello di Milano – Sentenza 7.06.2017
Il termine per l’avvio della mediazione non è processuale

Il termine di 15 giorni disposto dal giudice per l’avvio della mediazione non può intendersi come un termine processuale, posto che il procedimento di mediazione non è assimilabile al procedimento ordinario e costituisce uno strumento di risoluzione delle liti alternativo al procedimento ordinario e giurisdizionale.
In questi termini si è espressa la Corte di Appello di Milano su una impugnazione della sentenza di primo grado proposta dalla parte che nel corso del giudizio di primo grado aveva avviato tardivamente la mediazione disposta dal giudice, oltre il termine di quindici giorni, e che per tale ragione aveva subito la improcedibilità della domanda.

7 Giugno, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale di Verona, ordinanza 11.05.2017
La parte può farsi rappresentare in mediazione dal proprio difensore

In tema di presenza personale delle parti agli incontri di mediazione, la pronuncia in commento si discosta nettamente dall’orientamento giurisprudenziale consolidato che assume come indispensabile la presenza personale delle parti oltreché dei loro avvocati. Ad avviso del giudice infatti la parte può conferire procura speciale ad altro soggetto, compreso il suo difensore, per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione. Secondo il giudice, nessuna norma del d.lgs. 28/2010 prescrive, la presenza obbligatoria della parte alla procedura, cosicché ad essa deve riconoscersi natura semplicemente descrittiva di quello che il legislatore ha pensato poter essere lo sviluppo della procedura; al contempo nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto del disposto dell’art.83 c.p.c.

11 Maggio, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione
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