ASSENZA IN MEDIAZIONE: SANZIONE, NON IMPROCEDIBILITÀ.

Secondo il Tribunale di Catanzaro (sent. n. n. 1843/2022) nell’opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, l’ingiustificata assenza della parte al procedimento avviato dall’opposto non comporta l’improcedibilità del giudizio ma soltanto la sanzione pecuniaria costituita dal versamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

La mancata comparizione dell’opponente dinanzi al mediatore, a seguito di iniziativa assunta dall’opposto non può comportare l’improcedibilità del giudizio di opposizione, perché “non rientra tra quelle previste per la mancata comparizione dall’art. 8 comma 4-bis D.Lgs. 28/2010 che, prevede, come conseguenza dell’assenza delle parti la sola applicazione di una sanzione pecuniaria oltre che la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c.”. 

Come affermato dalla Cassazione, infatti, “l’improcedibilità quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale deve essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell’improcedibilità”,

Dunque, l’improcedibilità non può operare in difetto di espressa previsione legislativa (Cass. n. 20975/2017) e nel caso di specie “considerato che pacificamente l’opponente non ha partecipato alla procedura di mediazione né ha fornito giustificazione valida della sua mancata partecipazione, deve essere condannato a versare all’erario l’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio”. 

22 Marzo, 2023 no comments Procedimento e partecipazione , , ,
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