PUÒ PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE LA PARTE PERSONALMENTE, OVVERO UN TERZO O L’AVVOCATO DIFENSORE, PURCHÉ MUNITI DI PROCURA SOSTANZIALE CON FIRMA AUTENTICATA DAL NOTAIO O PUBBLICO UFFICIALE

Accade sempre più frequentemente che la parte interessata in un procedimento di mediazione non possa comparire od anche non voglia comparire personalmente perché, p.e., non voglia incontrare parenti in un procedimento di divisione di beni caduti in successione.

Come noto, la legge pretende la comparizione delle parti davanti al mediatore perché soltanto nel dialogo diretto fra i litiganti e il conciliatore si può trovare una soddisfacente composizione degli interessi in grado di evitare la controversia giudiziale; ecco perché il potere di delegare a un’altra persona la partecipazione al primo incontro deve essere circoscritto a ipotesi particolari e comunque caratterizzata da particolare rigore formale. Dunque, in presenza di un motivo che renda impossibile alla parte presentarsi personalmente all’incontro di mediazione, questa può delegare un terzo od anche il proprio avvocato.

Ma attenzione: la procura non può consistere in una scrittura privata, ma deve essere necessariamente autenticata. Di recente, il tribunale di Pavia (sent. n. 1320/22), dichiarando improcedibile la domanda, ha ribadito che la parte che non può partecipare a un incontro della mediazione civile può delegare una terza persona, compreso il difensore, ma in tal caso la procura speciale rilasciata ad hoc non può essere autenticata dall’avvocato, perché il conferimento del potere di partecipare in sostituzione dell’interessato esula dai possibili contenuti della procura alle liti che il legale può autenticare direttamente.

Non basta una mera scrittura privata per delegare: la firma deve essere autenticata da parte del notaio o comunque di un pubblico ufficiale. Il legale, quindi, anche se è lo stesso difensore della parte, non può autenticare la procura speciale del proprio cliente con cui gli conferisce il potere a farsi sostituire da lui nella mediazione, in quanto il potere dell’avvocato di certificare le sottoscrizioni risulta limitato al rilascio della procura alle liti Il legale che partecipa alla mediazione al posto della parte diventa invece rappresentante sostanziale dell’assistito oltre che difensore: serve dunque una procura sostanziale – diversa e aggiuntiva – rispetto a quella alle liti, predisposta da un soggetto terzo autorizzato in modo espresso dall’ordinamento.  

15 Novembre, 2022 no comments Notizie Giuridiche , Procedimento e partecipazione , ,
𝐀𝐃𝐈𝐄𝐑𝐑𝐄 “𝐏𝐎𝐓𝐄𝐍𝐙𝐈𝐀𝐓𝐎” 𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀 𝐑𝐈𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐆𝐈𝐔𝐒𝐓𝐈𝐙𝐈𝐀.

𝐀𝐃𝐈𝐄𝐑𝐑𝐄 “𝐏𝐎𝐓𝐄𝐍𝐙𝐈𝐀𝐓𝐎” 𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀 𝐑𝐈𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐆𝐈𝐔𝐒𝐓𝐈𝐙𝐈𝐀.

Il 25 novembre il parlamento ha approvato la Delega al Governo per “l’𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑒 𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑡𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒 𝑛𝑜𝑛𝑐ℎ𝑒́ 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑒𝑐𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑡𝑎”.

Il provvedimento di riforme del sistema giustizia è strettamente correlato all’erogazione dei fondi per la ripresa da parte dell’Unione Europea, in virtù degli impegni presi dall’Italia per la riduzione delle tempistiche processuali, così come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021, che si è posto l’obiettivo principale di ridurre del 40% i tempi dei processi.
Tra questi vi è il potenziamento della “𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐃𝐢𝐬𝐩𝐮𝐭𝐞 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧”, attraverso un incremento sia dei casi in cui è obbligatorio ricorrere al mediatore, sia incrementando gli incentivi fiscali applicabili a tali procedure.
Infatti, per favorire il ricorso alle 𝑨𝒅𝒊𝒆𝒓𝒓𝒆 è previsto, ad esempio, l’incremento dell’esenzione dall’imposta di registro nei procedimenti di mediazione, nonché la semplificazione delle disposizioni applicabili per la determinazione del credito d’imposta (riconosciuto alle parti in caso di successo della mediazione) commisurato all’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione.
Inoltre, viene previsto l’estensione del 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗼𝗰𝗶𝗻𝗶𝗼 𝗮 𝘀𝗽𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼 alle procedure di mediazione ed a quelle di negoziazione assistita.
Come accennato, l’”𝑒𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒” in cui è obbligatorio rivolgersi all’ADR coinvolgono anche i procedimenti in materia di 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆𝒄𝒊𝒑𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒓𝒛𝒊𝒐, 𝒅𝒊 𝒇𝒓𝒂𝒏𝒄𝒉𝒊𝒔𝒊𝒏𝒈, 𝒅𝒊 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂, 𝒅𝒊 𝒓𝒆𝒕𝒆, 𝒅𝒊 𝒔𝒐𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒅𝒊 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒆𝒕𝒂̀ 𝒅𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒆 𝒆 𝒅𝒊 𝒔𝒖𝒃𝒇𝒐𝒓𝒏𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂, fatti salvi i casi per i quali la legge preveda altre procedure obbligatorie di soluzione stragiudiziale delle controversie.

Infine, è stata riformata anche la disciplina inerente alla 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒆 𝒂𝒍𝒍’𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒊 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊; infatti, tra l’altro, è previsto che per chi non ha una laurea in discipline giuridiche potrà abilitarsi come mediatore previa adeguata formazione di approfondimento in tali materie.

7 Giugno, 2022 no comments Notizie Giuridiche