ASSENZA IN MEDIAZIONE: SANZIONE, NON IMPROCEDIBILITÀ.

Secondo il Tribunale di Catanzaro (sent. n. n. 1843/2022) nell’opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, l’ingiustificata assenza della parte al procedimento avviato dall’opposto non comporta l’improcedibilità del giudizio ma soltanto la sanzione pecuniaria costituita dal versamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

La mancata comparizione dell’opponente dinanzi al mediatore, a seguito di iniziativa assunta dall’opposto non può comportare l’improcedibilità del giudizio di opposizione, perché “non rientra tra quelle previste per la mancata comparizione dall’art. 8 comma 4-bis D.Lgs. 28/2010 che, prevede, come conseguenza dell’assenza delle parti la sola applicazione di una sanzione pecuniaria oltre che la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c.”. 

Come affermato dalla Cassazione, infatti, “l’improcedibilità quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale deve essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell’improcedibilità”,

Dunque, l’improcedibilità non può operare in difetto di espressa previsione legislativa (Cass. n. 20975/2017) e nel caso di specie “considerato che pacificamente l’opponente non ha partecipato alla procedura di mediazione né ha fornito giustificazione valida della sua mancata partecipazione, deve essere condannato a versare all’erario l’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio”. 

22 Marzo, 2023 no comments Procedimento e partecipazione , , ,

PUÒ PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE LA PARTE PERSONALMENTE, OVVERO UN TERZO O L’AVVOCATO DIFENSORE, PURCHÉ MUNITI DI PROCURA SOSTANZIALE CON FIRMA AUTENTICATA DAL NOTAIO O PUBBLICO UFFICIALE

Accade sempre più frequentemente che la parte interessata in un procedimento di mediazione non possa comparire od anche non voglia comparire personalmente perché, p.e., non voglia incontrare parenti in un procedimento di divisione di beni caduti in successione.

Come noto, la legge pretende la comparizione delle parti davanti al mediatore perché soltanto nel dialogo diretto fra i litiganti e il conciliatore si può trovare una soddisfacente composizione degli interessi in grado di evitare la controversia giudiziale; ecco perché il potere di delegare a un’altra persona la partecipazione al primo incontro deve essere circoscritto a ipotesi particolari e comunque caratterizzata da particolare rigore formale. Dunque, in presenza di un motivo che renda impossibile alla parte presentarsi personalmente all’incontro di mediazione, questa può delegare un terzo od anche il proprio avvocato.

Ma attenzione: la procura non può consistere in una scrittura privata, ma deve essere necessariamente autenticata. Di recente, il tribunale di Pavia (sent. n. 1320/22), dichiarando improcedibile la domanda, ha ribadito che la parte che non può partecipare a un incontro della mediazione civile può delegare una terza persona, compreso il difensore, ma in tal caso la procura speciale rilasciata ad hoc non può essere autenticata dall’avvocato, perché il conferimento del potere di partecipare in sostituzione dell’interessato esula dai possibili contenuti della procura alle liti che il legale può autenticare direttamente.

Non basta una mera scrittura privata per delegare: la firma deve essere autenticata da parte del notaio o comunque di un pubblico ufficiale. Il legale, quindi, anche se è lo stesso difensore della parte, non può autenticare la procura speciale del proprio cliente con cui gli conferisce il potere a farsi sostituire da lui nella mediazione, in quanto il potere dell’avvocato di certificare le sottoscrizioni risulta limitato al rilascio della procura alle liti Il legale che partecipa alla mediazione al posto della parte diventa invece rappresentante sostanziale dell’assistito oltre che difensore: serve dunque una procura sostanziale – diversa e aggiuntiva – rispetto a quella alle liti, predisposta da un soggetto terzo autorizzato in modo espresso dall’ordinamento.  

15 Novembre, 2022 no comments Notizie Giuridiche , Procedimento e partecipazione , ,