ASSENZA IN MEDIAZIONE: SANZIONE, NON IMPROCEDIBILITÀ.

Secondo il Tribunale di Catanzaro (sent. n. n. 1843/2022) nell’opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, l’ingiustificata assenza della parte al procedimento avviato dall’opposto non comporta l’improcedibilità del giudizio ma soltanto la sanzione pecuniaria costituita dal versamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

La mancata comparizione dell’opponente dinanzi al mediatore, a seguito di iniziativa assunta dall’opposto non può comportare l’improcedibilità del giudizio di opposizione, perché “non rientra tra quelle previste per la mancata comparizione dall’art. 8 comma 4-bis D.Lgs. 28/2010 che, prevede, come conseguenza dell’assenza delle parti la sola applicazione di una sanzione pecuniaria oltre che la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c.”. 

Come affermato dalla Cassazione, infatti, “l’improcedibilità quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale deve essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell’improcedibilità”,

Dunque, l’improcedibilità non può operare in difetto di espressa previsione legislativa (Cass. n. 20975/2017) e nel caso di specie “considerato che pacificamente l’opponente non ha partecipato alla procedura di mediazione né ha fornito giustificazione valida della sua mancata partecipazione, deve essere condannato a versare all’erario l’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio”. 

22 Marzo, 2023 no comments Procedimento e partecipazione , , ,

La Mediazione telematica dopo la Riforma Cartabia

Nuova procedura per la redazione e sottoscrizione del verbale informatico

La Riforma Cartabia ha modificato, tra l’altro, le norme che regolano la mediazione in modalità telematica e, in particolare, la redazione e sottoscrizione del verbale informatico degli incontri tenuti a distanza da remoto e che, entreranno in vigore a partire dal prossimo 30 giugno 2023, con le modalità indicate dal nuovo art. 8-bis del d.lgs. n. 28 del 2010.

La novella stabilisce che l’organismo di mediazione, ed il mediatore che cura il singolo procedimento, devono attenersi alle norme previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) per la trasmissione degli atti relativi al procedimento di mediazione, ed ovvero trasmissione attraverso l’utilizzo di sistemi di posta elettronica certificata (PEC) o equivalenti; inoltre anche la conservazione della documentazione relativa al procedimento deve rispettare la normativa Cad e la sua esibizione sarà consentita se correttamente richiesta. In sintesi, sia la conservazione, sia l’esibizione dei documenti, devono effettuarsi a mezzo di documenti informatici, come disposto dall’art. 43 del citato codice.

Con la riforma, dunque, il procedimento di mediazione può svolgersi in modalità telematica, o in modalità mista (cioè con alcune parti in presenza ed altre in collegamento da remoto), purché anche solo una delle parti lo richieda, superando il necessario consenso di tutte le parti.

Inoltre, il terzo comma del nuovo art. 8-bis del d.lgs. 28/2010 dispone che sia onere del mediatore formare il documento informatico contenente il verbale (e l’accordo eventualmente raggiunto) e trasmetterlo alle parti, al fine di permetterne la sottoscrizione da parte di queste ultime. In questo caso la sottoscrizione del verbale informatico di mediazione deve essere effettuata tramite firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il verbale, poi, deve essere trasmesso anche agli avvocati delle parti, ove intervenuti (ad esempio, nella procedura di mediazione delegata ordinata dal giudice), e da questi sottoscritto. Una volta sottoscritto dalle parti e, se necessario (mediazione obbligatoria), dai loro avvocati, il file contenente il verbale informatico sottoscritto deve tornare al mediatore, che vi appone la propria firma nelle medesime modalità sopra descritte. Lo stesso mediatore, successivamente, provvede a trasmettere il verbale informatico di mediazione così sottoscritto alle parti, ai loro legali e alla segreteria dell’organismo di mediazione, che, come abbiamo visto più sopra, provvederà alla sua conservazione e all’eventuale successiva esibizione a richiesta.

27 Gennaio, 2023 no comments Procedimento e partecipazione , , , , , , ,

IMPUGNATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE, il valore non va parametrata alla quota imputata al condomino

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con il provvedimento del 21.03.2022, n. 9068 -rel. Scarpa- riprende le ultime tesi avanzate dalla Corte (Cass. civ. sez. II, 7.7.20221 n. 19250 e Cass. civ. sez. VI-2 20.7.2020 n. 15434)   riaffermando che la determinazione del valore della causa di impugnazione di delibera assembleare non deve essere parametrata unicamente alla quota imputata al condomino che agisce.

“Questa più recente interpretazione tiene adeguatamente conto della considerazione che la sentenza che dichiari la nullità o pronunci l’annullamento della impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale produce sempre un effetto caducatorio unitario. L’effetto della sentenza di annullamento opera, infatti, nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro. La domanda di impugnazione del singolo non può intendersi, perciò, ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validità dell’intera deliberazione (cfr. Cass. Sez. 2, 29 gennaio 2021, n. 2127; Cass. sez. 2, 25 novembre 1991, n. 12633). Tale ampliamento dell’efficacia del giudicato a tutti i componenti dell’organizzazione condominiale è, del resto, coerente col disposto del primo comma dell’art. 1137 c.c., per cui le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, essendo inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l’impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari” 

20 Settembre, 2022 no comments Condominio , , ,