La 7° sezione della Corte di Appello di Napoli il 23 novembre 2017 ha pronunciato un’ordinanza di notevole interesse applicativo nell’ambito dell’istituto della mediazione civile e commerciale.
La Corte osserva che sulla base dell’art. 5, comma 2, d.lgs n. 28/2010, il giudice dell’appello può disporre l’esperimento della procedura di mediazione, senza tener conto dello svolgimento della mediazione obbligatoria nel primo grado di giudizio. Nell’ordinanza in commento, inoltre, si ricorda alle parti che per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è necessaria la presenza personale delle parti. Sulla presenza personale specifica che non potrà limitarsi ad una comparizione meramente formale, difatti la mancata o irrituale partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione, obbligatoria o demandata dal giudice, incide sulla procedibilità della domanda proposta con l’atto di appello e può comportare la condanna al versamento quale sanzione di un somma corrispondente all’importo del contributo unificato.
Il Collegio napoletano infine, in un’ottica di diffusione della cultura della mediazione e di sfoltimento del contenzioso, al fine di incentivare ulteriormente le parti a compiere un reale tentativo conciliativo, onera quest’ultime di informare la Corte dell’esito del procedimento mediante nota, da depositare unitamente a copia del verbale di mediazione almeno 30 giorni prima della successiva udienza, nella quale le parti potranno finanche relazionare circa la loro eventuale proposta conciliativa, così da consentire di valutare la condotta processuale ai sensi degli artt. 91 comma 1 e 96 comma 3 c.p.c.
Un siffatto provvedimento, in alcuni tratti audace, conferma la primaria importanza attribuita dalla giurisprudenza all’istituto della mediazione come strumento che, ove utilizzato in modo effettivo, può essere efficace per il miglioramento del sistema giudiziario.