Corte Appello di Napoli – Sez. VII, ord. 23.11.2017
La mediazione in appello

La 7° sezione della Corte di Appello di Napoli il 23 novembre 2017 ha pronunciato un’ordinanza di notevole interesse applicativo nell’ambito dell’istituto della mediazione civile e commerciale.

La Corte osserva che sulla base dell’art. 5, comma 2, d.lgs n. 28/2010, il giudice dell’appello può disporre l’esperimento della procedura di mediazione, senza tener conto dello svolgimento della mediazione obbligatoria nel primo grado di giudizio. Nell’ordinanza in commento, inoltre, si ricorda alle parti che per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è necessaria la presenza personale delle parti. Sulla presenza personale specifica che non potrà limitarsi ad una comparizione meramente formale, difatti la mancata o irrituale partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione, obbligatoria o demandata dal giudice, incide sulla procedibilità della domanda proposta con l’atto di appello e può comportare la condanna al versamento quale sanzione di un somma corrispondente all’importo del contributo unificato.

Il Collegio napoletano infine, in un’ottica di diffusione della cultura della mediazione e di sfoltimento del contenzioso, al fine di incentivare ulteriormente le parti a compiere un reale tentativo conciliativo, onera quest’ultime di informare la Corte dell’esito del procedimento mediante nota, da depositare unitamente a copia del verbale di mediazione almeno 30 giorni prima della successiva udienza, nella quale le parti potranno finanche relazionare circa la loro eventuale proposta conciliativa, così da consentire di valutare la condotta processuale ai sensi degli artt. 91 comma 1 e 96 comma 3 c.p.c.

Un siffatto provvedimento, in alcuni tratti audace, conferma la primaria importanza attribuita dalla giurisprudenza all’istituto della mediazione come strumento che, ove utilizzato in modo effettivo, può essere efficace per il miglioramento del sistema giudiziario.

23 Novembre, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale Termini Imerese – Sentenza 15.11.2017 n. 1175
Opposizione a decreto ingiuntivo: spetta all’opponente dar corso alla mediazione

Il Tribunale di Termini Imerese affronta la tematica relativa a chi tra opponente e convenuto opposto spetti dar corso alla procedura di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Giudice accoglie l’interpretazione data da Cass. Civ., Sez. III, 3.12.2015, n. 24629 secondo cui: è “l’opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c..
Soltanto quando l’opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto – attore sostanziale.
Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l’opposizione sarà improcedibile”.

15 Novembre, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale di Ascoli Piceno – Ordinanza 11.10.2017
L’accordo di mediazione è titolo valido per l’iscrizione di ipoteca giudiziale

Il verbale di accordo stipulato in mediazione è titolo per l’iscrizione di ipoteca, senza possibilità di sindacato sul contenuto dell’atto da parte del conservatore.
Su tale contenuto, infatti, ha signoria esclusiva la volontà negoziale espressa dalle parti, all’uopo opportunamente assistite dai rispettivi difensori, mentre l’efficacia che ne consegue è ricollegata ope legis alle modalità attraverso le quali l’accordo si è raggiunto.

11 Ottobre, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Trib. di Roma – Sentenza del 28.09.2017
Non partecipare alla mediazione demandata dal giudice costa caro all’assicurazione

Ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dall’art.96 comma 3 cpc, la giurisprudenza richiede la sussistenza del dolo o della colpa grave poiché non è ragionevole che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, ed è necessario che esista qualcosa di più rispetto ad essa.
Tale quid sussiste nel caso in cui l’Assicurazione rimane assente nella mediazione disposta dal giudice.
In presenza di chiare circostanze che imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza, la condotta dell’Assicurazione M. che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal Giudice, integra certamente colpa grave se non dolo (nel caso in commento, l’assicurazione è stata condannata al pagamento di 26 mila euro di spese legali)

28 Settembre, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Sentenza 14.06. 2017, n. C-75/16 – Menini e Rampanelli / Banco Popolare Società Cooperativa
La Corte di Giustizia dice NO alla difesa tecnica in mediazione per i consumatori Corte di Giustizia Europea, Sezione I

La Corte di Giustizia Europea, con una nuova sentenza, a seguito della proposizione da parte del Tribunale di Verona di due questioni pregiudiziali alla causa di merito, si è pronunciata sulla compatibilità di alcune disposizioni del D.lgs 28/2010 e succ. mod e del Codice del Consumo (D.lgs. 209/2005) con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 21.5.2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, sancendo alcuni principi cardine, a tratti confliggenti con la normativa italiana:
– i consumatori possono procedere con l’avvio della mediiazone senza essere assititi da un avvocato;
– i consumatori possono, dopo aver iniziato una mediazione, ritirarsi dalla medesima anche senza un giustificato motivo e senza conseguenze per loro pregiudizievoli.
A prescindere da ogni considerazione su quanto stautito dalla Corte di Giustizia, il Legislatore italiano avrà di che “pensare” per uniformarsi ai dettami di cui a questa recente sentenza.

14 Giugno, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Corte di Appello di Milano – Sentenza 7.06.2017
Il termine per l’avvio della mediazione non è processuale

Il termine di 15 giorni disposto dal giudice per l’avvio della mediazione non può intendersi come un termine processuale, posto che il procedimento di mediazione non è assimilabile al procedimento ordinario e costituisce uno strumento di risoluzione delle liti alternativo al procedimento ordinario e giurisdizionale.
In questi termini si è espressa la Corte di Appello di Milano su una impugnazione della sentenza di primo grado proposta dalla parte che nel corso del giudizio di primo grado aveva avviato tardivamente la mediazione disposta dal giudice, oltre il termine di quindici giorni, e che per tale ragione aveva subito la improcedibilità della domanda.

7 Giugno, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale di Verona, ordinanza 11.05.2017
La parte può farsi rappresentare in mediazione dal proprio difensore

In tema di presenza personale delle parti agli incontri di mediazione, la pronuncia in commento si discosta nettamente dall’orientamento giurisprudenziale consolidato che assume come indispensabile la presenza personale delle parti oltreché dei loro avvocati. Ad avviso del giudice infatti la parte può conferire procura speciale ad altro soggetto, compreso il suo difensore, per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione. Secondo il giudice, nessuna norma del d.lgs. 28/2010 prescrive, la presenza obbligatoria della parte alla procedura, cosicché ad essa deve riconoscersi natura semplicemente descrittiva di quello che il legislatore ha pensato poter essere lo sviluppo della procedura; al contempo nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto del disposto dell’art.83 c.p.c.

11 Maggio, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale di Palermo – Ordinanza 6.05.2017
Mediazione civile esclusa nelle domande riconvenzionali

Non è obbligatorio esperire una nuova mediazione sulle domande spiegate dal convenuto in riconvenzionale e dai terzi o nei confronti dei terzi chiamati in causa.
La mediazione civile deve intendersi ragionevolmente limitata all’iniziativa processuale che dà vita ad un processo e pertanto non si estende anche ai fenomeni di ampliamento dell’ambito oggettivo del giudizio già avviato.

6 Maggio, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale di Padova – Sentenza 27.04.2017
Il giudice sanziona la banca assente ingiustificata

La mancata partecipazione in mediazione costituisce un comportamento contrario alla ratio della mediazione.
Quando l’assenza è priva di giustificazione come nel caso in commento, il giudice condanna la parte che non ha partecipato al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. n. 28 del 2010.

27 Aprile, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Corte di Cassazione – Sentenza 13.04.2017 n. 9557
La mediazione è condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda: in mancanza restano ferme le decadenze già verificatesi

La Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha risolto un’interessante problematica, oggetto di dibattito tra i giuristi: cosa accade alle preclusioni già maturate, ove la mediazione non sia stata esperita e il giudice effettui un rinvio della prima udienza?

La procedura di mediazione costituisce, secondo gli Ermellini, condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda, e, in mancanza di essa, ai sensi dell’art 5. Comma 1-bis, d. lgs. N. 28/2010, il giudice opera un semplice rinvio della “successiva udienza”. Di conseguenza, laddove la domanda giudiziale sia stata proposta in mancanza del previo esperimento del procedimento di mediazione ed il convenuto proponga la relativa eccezione, si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle fino a quel momento svolte. Pertanto è possibile ritenere che il rinvio non “resetta” il processo con la conseguenza che le preclusioni, in cui siano già incorsi i difensori, restano ferme. Difatti, come sottolinea la S.C., se il legislatore avesse inteso stabilire l’inefficacia delle attività processuali svolte in mancanza del previo procedimento di mediazione sarebbe stata prevista la semplice dichiarazione di improcedibilità della domanda e la chiusura del giudizio instaurato senza previo ricorso al tentativo di mediazione, con la necessità di instaurarne uno nuovo, ovvero la rinnovazione degli atti processuali già espletati; è invece prevista la rilevabilità del difetto di condizione di procedibilità, solo su eccezione di parte o su rilievo di ufficio del giudice non oltre la prima udienza, a pena di decadenza, con il limitato effetto di provocare un mero rinvio della successiva udienza a data posteriore allo svolgimento del procedimento.

Tale principio espresso dalla Cassazione appare del tutto in linea con la natura della mediazione che è una semplice condizione di procedibilità (e non di “proponibilità”) dell’azione giudiziale. Pertanto il differimento del processo dovuto a causa della mancanza dell’esperimento del procedimento di mediazione non fa venir meno le preclusioni processuali che, nel frattempo, sono maturate.

13 Aprile, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione
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