Tribunale di Vasto – Sentenza 30.05.2016
L’onere di attivare la procedura di mediazione grava sul debitore opponente

Il dott. Fabrizio Pasquale del Tribunale di Vasto, aderendo alla tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione e da una parte della giurisprudenza di merito, ha sancito nuovamente, con il provvedimento in oggetto, che l’onere di attivare la procedura di mediazione, sanzionato a pena di improcedibilità, deve gravare sulla parte processuale che, con la propria iniziativa, ha provocato l’instaurazione del processo assoggettato alle regole del rito ordinario di cognizione. Nel procedimento monitorio, tale parte si identifica nel debitore opponente, che – quantunque convenuto in senso sostanziale – risulta essere attore in senso formale, per avere introdotto la fase del giudizio ordinario successiva a quella monitoria e, come tale, è titolare dell’onere di rivolgersi preventivamente al mediatore; in caso di inottemperanza a detto onore, sarà dunque proprio l’opponente a subire le conseguenze della propria inerzia, sia sotto il profilo della declaratoria di improcedibilità della domanda formulata con l’atto di opposizione, sia della conseguente acquisizione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Vi è da sottolineare che la sentenza si contraddistingue perché, nello sviluppare argomentazioni già messe in risalto dalla Cassazione, muove dalla ricostruzione della logica sottesa alla scelta legislativa di differenziare i casi in cui la domanda, quand’anche relativa ad una delle materie elencate nell’art. 5, comma 1 bis, veicoli in giudizio un diritto di credito che abbia quelle caratteristiche tali da poter essere tutelato in via monitoria, dai casi in cui la stessa domanda riguardi un credito privo dei predetti requisiti, prevedendo una condizione di procedibilità solo per questi ultimi, ma non anche per i primi.

Inoltre, mette bene in evidenza quali sarebbero gli effetti positivi dell’accoglimento della propugnata chiave di lettura della norma, sia in funzione dissuasiva di opposizioni pretestuose, sia in funzione deflattiva di controversie che possono risolversi con un accordo amichevole.

30 Maggio, 2016 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale di Milano – Ordinanza 27.4.2016
Il tentativo di mediazione va provato

Il tentativo di mediazione non deve essere considerato una mera formalità alla quale partecipano solo i difensori delle parti in assenza delle stesse. Le parti devono essere presenti e devono , su richiesta del mediatore, esprimere la loro volontà di aderire o meno al procedimento. Pertanto, ai fini del superamento della condizione di procedibilità non è sufficiente la mera partecipazione al primo incontro ma occorre entrare effettivamente in mediazione.

27 Aprile, 2016 no comments Procedimento e partecipazione

Tribunale di Vasto – Ordinanza del 23.04.2016

Sanzionata la parte che non va oltre il primo incontro nella mediazione demandata dal Giudice. Condanna a sanzione pecuniaria.

Prescrizione del giudice in ordine all’effettivo svolgimento del procedimento di mediazione, contenenti un importante decalogo di regole di comportamento a cui le parti e il mediatore sono chiamate a conformarsi. Presenza personale delle parti, effettivo svolgimento del tentativo di mediazione, invito al mediatore a formulare una proposta di conciliazione.

23 Aprile, 2016 no comments Procedimento e partecipazione

Tribunale di Pescara – Ordinanze 13.04.2016 e 20.4.2016
Condannata la Banca assente in mediazione

Nelle due ordinanze riportate il Tribunale di Pescara ha sanzionato  la banca assente  senza alcuna giustificazione al primo incontro di mediazione, condannandola già alla prima udienza al pagamento  in favore dell’erario della  somma pari al  contributo unificato della causa ex art. 8 D.Lgs. 28/2010.

20 Aprile, 2016 no comments Procedimento e partecipazione

Tribunale di Roma – Ordinanza 4.4.2016
Il giudice invita le parti ad entrare in mediazione e a nominare un consulente tecnico

In sede di mediazione al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo, le parti possono richiedere al mediatore la nomina di un consulente per l’espletamento di una consulenza tecnica.
Le parti devono essere informate che anche in caso di mancato accordo, tale attività, ove espletata da consulente serio e preparato, può conservare utilità (purché siano rispettate alcune regole fondamentali ed in particolare quella del contraddittorio e l’esclusione del riferimento a dichiarazioni delle parti in mediazione).

4 Aprile, 2016 no comments Procedimento e partecipazione

Tribunale di Vasto – Ordinanza 03.04.2016
Condannata ad una sanzione pecuniaria la parte che, al primo incontro, si rifiuta di procedere alla fase mediazione effettiva

Le conseguenze sanzionatorie previste in caso di mancata ed ingiustificata partecipazione al primo incontro, scattano anche nei confronti della parte o delle parti che, presenti al primo incontro, si esprimono negativamente sulla possibilità di iniziare effettivamente la procedura di mediazione adducendo motivazioni ingiustificate o non esplicitando le ragioni del diniego a proseguire.
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Vasto in persona del giudice Dott. De Pasquale, secondo cui l’art.8 D.Lgs. 28/2010 quando parla di condanna in caso di “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione”, deve intendersi riferito non soltanto al primo incontro (che non è altro che un segmento della intera procedura), ma anche ad ogni ulteriore fase del procedimento, ivi inclusa – in primis – quella che dà inizio alle sessioni di mediazione effettiva.
Nel caso in questione, durante il primo incontro parte attrice negava il consenso a proseguire nella mediazione senza fornire alcuna motivazione e il giudice, non potendo valutare la giustificatezza del rifiuto, lo riteneva illegittimo e condannava la parte al pagamento di una pena pecuniaria pari al contributo unificato della causa.
Secondo il giudice, la valutazione della condotta deve poter emergere dal verbale di mediazione ed è preciso onere del mediatore riportare a verbale se la parte si oppone alla verbalizzazione dei motivi di rifiuto ovvero, se all’esito della eventuale sollecitazione da parte del mediatore stesso, la parte non ha inteso esplicitare le ragioni del rifiuto. In assenza di motivazioni, o di valide giustificazioni (e tali non sono quelle inconsistenti, non pertinenti o con cui si dichiara l’infondatezza delle avverse pretese) il rifiuto deve intendersi implicitamente ingiustificato.

3 Aprile, 2016 no comments Procedimento e partecipazione

Tribunale di Torino – Sentenza 30.03.2016
Senza l’assistenza dell’avv. la Mediazione non è valida

Nella mediazione obbligatoria è necessaria la partecipazione personale della parte e l’assistenza dell’avvocato, secondo quanto prevede l’art. 5 comma1 bis del D.Lgs. 28/2010. La mediazione svolta senza l’assistenza del legale non consente di ritenere superata la condizione di procedibilità e conseguentemente rende improcedibile anche il giudizio.
A questa conclusione giunge il Tribunale di Torino in un caso nel quale durante la mediazione la parte si era presentata senza il legale ma con il consulente tecnico, presenza ritenuta insufficiente dal giudice che ha quindi dichiarato l’improcedibilità del giudizio.

30 Marzo, 2016 no comments Procedimento e partecipazione

Corte di Appello di Milano – Ordinanza 22.3.2016
Mediazione anche in appello se la lite può essere definita bonariamente

Durante il processo di appello il Giudice può disporre l’avvio della mediazione se per la particolarità della lite e la qualità delle parti si ravvisano i presupposti per un bonario componimento.
Nel caso in questione avente ad oggetto la cessione di crediti commerciali tra una banca e il fallimento, la Corte invitava le parti a percorrere la mediazione, ritenendo la non sussistenza di significativi squilibri d’interesse tra le parti o particolari esigenze volte ad ottenere un’interpretazione autorevole della legge o un precedente vincolante.

22 Marzo, 2016 no comments Procedimento e partecipazione

Tribunale di Mantova – Sentenza 22.03.2016
Non è giustificata l’assenza della parte che ritiene esoso il procedimento di Mediazione.

La parte assente in mediazione che si giustifica adducendo l’esosità della procedura deve essere condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato della causa, non trovando alcuna giustificazione la condotta di chi, a risparmio, preferisce evitare il percorso conciliativo per affrontare quello processuale, peraltro ben più costoso.

22 Marzo, 2016 no comments Procedimento e partecipazione

Tribunale di Napoli – Sentenza 21.03.2016 n. 3738
In caso di mancato espletamento della mediazione è improcedibile non solo la domanda ma l’opposizione stessa

Nel procedimento monitorio, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo e a tale improcedibilità travolge non la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo ma l’opposizione ad essa.

Con tali motivazioni, la dott.ssa Barbara Di Tonto rigetta l’opposizione, perché improcedibile, confermando il decreto ingiuntivo opposto, e condannando la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite.

21 Marzo, 2016 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione