I criteri per la mediazione demandata secondo la Corte di Appello di Napoli

Con ordinanza del 11.04.2024 secondo cui il Giudice la dispone dopo avere valutato la condotta delle parti, lo stato dell’istruttoria e ogni altra circostanza.

Il Giudicante, ai sensi dell’art. 5 quater del D.lgs n. 28/2010 ha, infatti, il potere di disporre la mediazione anche in sede di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni. Prima di prendere questa decisione, però, deve valutare i presupposti indicati dalla norma, ossia “la natura della causa, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza.” Il comportamento delle parti, tra i presupposti richiesti, assume un’importanza particolare, tanto che l’assenza ingiustificata alla mediazione è sanzionata con l’applicazione di una pena pecuniaria. La Corte ritiene che la controversia in oggetto si presti a una soluzione conciliativa per la presenza di precisi presupposti:  

lo stato della fase istruttoria; la condotta delle parti, dalla quale si desume la disponibilità alla definizione stragiudiziale della lite; il fatto che la controversia abbia come oggetto i diritti disponibili delle parti e che le questioni sottese risultino idonee a essere definite in via bonaria; l’incertezza dell’esito della lite giudiziale destinata a riflettersi sulle parti nel prossimo futuro, contrariamente a quanto accadrebbe con un accordo conciliativo, che per natura è raggiungibile in tempi ben più rapidi; i necessari esborsi che le parti dovrebbero sostenere per istruire giudizialmente la controversia e che gli stessi possono scongiurare attivando la procedura di mediazione; i tempi ben più rapidi della mediazione grazie alla quale le parti potranno trovare una soluzione, senza compromettere in ogni caso l’eventuale soluzione giudiziale della lite; i vantaggi economici e fiscali derivati dal ricorso alla procedura di mediazione; l’utilizzo in giudizio dell’eventuale risultato della consulenza tecnica che le parti potrebbero richiedere in sede di mediazione.

Inoltre la Corte ribadisce a necessaria partecipazione delle parti personalmente al procedimento di mediazione ribadendo che la mancata (o irrituale) partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione disposto dal giudice, oltre a incidere sulla procedibilità della domanda proposta con l’atto di appello, costituisce comportamento valutabile nel merito della causa (art. 116, comma 2, c.p.c.) e sanzionabile con la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio oltre che, eventualmente, con una diversa e ulteriore sanzione pecuniaria nei confronti delle altre parti (art. 12-bis, commi 1, 2 e 3, D.lgs n. 28/2010).”

10 Maggio, 2024 no comments Notizie Giuridiche , Procedimento e partecipazione
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