Tribunale di Verona – Sentenza 08.03.2016
L’eccezione di improcedibilità per mancata mediazione può essere esperita entro e non oltre la prima udienza

Quando si ha l’intento di avanzare eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, a causa del mancato esperimento della mediazione per quanto concerne le materie obbligatorie previste dall’ex art.5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, tale eccezione deve essere dal convenuto in giudizio. In alternativa essa deve essere avanzata, entro e non oltre la prima udienza della causa, dal giudice d’ufficio.

Con la sentenza in commento, emessa dal Tribunale di Verona, nella persona del giudice dott.ssa Barbara Bissoli, ha chiarito, preliminarmente in rito, che in rito: “va rigettata l’eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 poiché la stessa avrebbe dovuto essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. Il giudice specifica che l’eccezione di prescrizione, menzionata nelle conclusioni di parte convenuta, non può essere accolta in quanto solo genericamente dedotta.

8 Marzo, 2016 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale di Perugia – Ordinanza 2.3.2016

L’azione per la reintegrazione nel possesso va promossa entro il termine decadenziale di un anno dal primo atto di spoglio.
Se le parti esperiscono la mediazione, il termine decadenziale per promuovere il ricorso al tribunale rimane sospeso per tutta la durata della mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.lgs. 28/2010, e se il tentativo di conciliazione fallisce, la domanda giudiziale deve essere presentata entro il medesimo termine, decorrente dal deposito del verbale di mediazione.
L’art. 5 comma 6 cit., si applica sia nell’ipotesi della mediazione obbligatoria che di quella facoltativa, essendo la ratio della norma pensata per incoraggiare il deflazionamento del  contenzioso giudiziario attraverso forme extragiudiziali di risoluzione delle liti, ratio che verrebbe meno ove le parti sapessero che la mediazione facoltativa non è idonea a sospendere i termini di decadenza o di prescrizione.

2 Marzo, 2016 no comments Procedimento e partecipazione

Tribunale di Roma – Ordinanza 29.2.2016
Le pubbliche amministrazioni possono condurre trattative in mediazione

Le pubbliche amministrazioni devono partecipare obbligatoriamente al procedimento di mediazione demandata.
Il rifiuto a parteciparvi fondato sulla possibilità di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione è ingiustificato in quanto la legge nel disciplinare la mediazione, sia dal punto di vista attivo che passivo, non fa alcuna eccezione per quanto riguarda l’ente pubblico.
Fermo restando che è opportuno procedimentalizzare la loro condotta al riguardo nel senso che il soggetto che va in mediazione in rappresentanza della P.A. deve concordare con chi ha il potere dispositivo perimetri oggettivi all’interno dei quali poter condurre le trattative.
Peraltro, va considerato che una conciliazione raggiunta sulla base del correlativo provvedimento del giudice, spesso anche corredato da specifiche indicazioni motivazionali, in nessun caso potrebbe esporre il funzionario a responsabilità erariale, caso mai potendo essa derivare dalle conseguenze sanzionatorie (art. 96 III° cpc) che possono conseguire ad una condotta deresponsabilizzata ignava ed agnostica della P.A.

29 Febbraio, 2016 no comments Procedimento e partecipazione

Tribunale di Palermo – Ordinanza 27.2.2016

La mediazione non può estendersi alle domande spiegate nei confronti di terzi, né questi possono sollevare l’eccezione di improcedibilità per non essere stati coinvolti nella mediazione.
Con queste conclusioni il Tribunale di Palermo ha deciso sulla eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del terzo chiamato in causa, che non era stato coinvolto nella procedura di mediazione già instaurata tra attore e convenuto.
Secondo il giudice, l’estensione della mediazione  – con una nuova convocazione  – nei confronti del terzo, comporterebbe l’irragionevole allungamento dei tempi processuali ed un aumento dei costi di mediazione a carico dell’attore.
Peraltro, il potere di sollevare l’eccezione di improcedibilità della domanda è attribuito dalla legge al convenuto destinatario della vocatio in ius da parte dell’attore e non a qualunque altro destinatario di una domanda giudiziale.

27 Febbraio, 2016 no comments Procedimento e partecipazione

Tribunale di Bari – Ordinanza 26.2.2016
Il giudice individua i temi della conciliazione e invita le parti a trovare una soluzione contabile condivisa con l’aiuto dei propri consulenti

Con l’ordinanza con cui invia le parti in mediazione, il giudice individua i temi della conciliazione e sollecita le parti a collaborare attivamente verso la ricerca di un accordo.
Quando la lite involge questioni prettamente bancarie che richiedono un ausilio tecnico e le parti sono già munite di consulenti di parte, queste, sulla scorta delle valutazioni dettagliate espresse dal giudice e con l’aiuto dei propri consulenti, ben possono pervenire ad una analisi contabile condivisa, a risparmio di costi che invece sosterrebbero in giudizio con la nomina del ctu.

26 Febbraio, 2016 no comments Procedimento e partecipazione

Tribunale Milano – Sentenza 26.02.2016
Invalida la Mediazione svolta dinnanzi un organismo incompetente

L’avvio della mediazione in un luogo diverso da quello individuato, come disposto dalle norme del codice di rito, anziché favorire l’incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, può porsi come ostacolo alla conciliazione, vanificando sin dall’origine lo scopo della mediazione e riducendo il procedimento ad una mera formalità.
L’incompetenza non viene meno neppure se lo svolgimento avviene per via telematica, poiché tale scelta è da ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare le norme del codice di rito.
Ne consegue l’invalidità della procedura e il mancato superamento della condizione di procedibilità della domanda.

26 Febbraio, 2016 no comments Procedimento e partecipazione

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Ordinanza 22.2.2016
Il mediatore deve verbalizzare quale delle parti non intende proseguire nel procedimento

Considerata la natura e lo stato della causa, il giudice può formulare alle parti una proposta ex art. 185 bis cpc, e contestualmente invitarle ad esperire effettivamente la mediazione, pena la improcedibilità della domanda.
Al mediatore rivolge invece l’invito a verbalizzare quale delle parti dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare, ai fini della valutazione sul regolamento delle spese di lite.

22 Febbraio, 2016 no comments Procedimento e partecipazione

Tribunale Firenze – Ordinanza 16.2.2016
Opposizione a decreto ingiuntivo: il deposito dell’istanza di mediazione grava sulla parte opposta

La specialità del procedimento di ingiunzione giustifica la peculiare disciplina del giudizio di opposizione rispetto alla condizione di procedibilità: si consente di avviare subito l’opposizione per permettere l’intervento del giudice attraverso i provvedimenti interinali. Una volta esaurita questa fase urgente, ritornato la procedura nel suo alveo naturale, non vi è motivo per discostarsi dalla ricostruzione generale secondo cui chi intende agire in giudizio è onerato dell’avvio della mediazione.
Dunque, è l’opposto che è attore, portatore del diritto o dell’interesse che ritiene compresso, il soggetto su cui grava l’onere di avvio: si ragiona così anche al di fuori del processo, valutando se non sia meglio comporre il conflitto con una soluzione più mirata, flessibile e, ove possibile, rigenerativa di rapporti in una fase stragiudiziale.

16 Febbraio, 2016 no comments Procedimento e partecipazione

Tribunale di Roma – Ordinanza 15.2.2016
Il decesso del convenuto durante la fase di mediazione determina l’improseguibilità della procedura

Nel procedimento in oggetto la sentenza in commento, subito dopo l’avvio della mediazione delegata avveniva il decesso del convenuto e il mediatore dava atto della impossibilità a proseguire negli incontri.
Gli eredi, riassunta la causa, eccepivano l’improcedibilità della domanda giudiziale per non essere stati convocati in mediazione dopo la morte del de cuius.
Il giudice, rigettando l’eccezione, stabiliva che nel procedimento di mediazione non si applica la disciplina dell’interruzione di cui all’art. 299 e ss cpc, in quanto nessuna norma lo prevede ed inoltre,ammettere una trasposizione generalizzata nel corpo della mediazione delle norme processuali, contrasta apertamente con l’informalità che ispira la mediazione.

15 Febbraio, 2016 no comments Procedimento e partecipazione

Tribunale di Busto Arsizio – Sentenza 3.2.2016
Alla mediazione non svolta effettivamente consegue la revoca del decreto ingiuntivo

La mediazione va concretamente esperita dalle parti.
A questa soluzione giunge il Tribunale di Busto Arsizio facendo applicazione del principio di effettività della mediazione, elaborato dal Tribunale di Firenze nella oramai celebre ordinanza del 19.3.2014.
Nel caso in questione, come sovente accade, l’istituto di credito non aveva partecipato al primo incontro di mediazione introdotto con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Il giudice della causa, valutando non corretta la condotta tenuta dalla parte per aggirare l’applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione e ciò in aperto contrasto con la finalità stessa dell’istituto, ha ritenuto non soddisfatta la condizione di procedibilità disponendo la revoca del decreto opposto e la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.
Una conclusione condivisibile che investe contestualmente un’altra questione di attuale importanza, ovvero le conseguenze dell’omesso avvio della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per il Tribunale di Busto Arsizio, l’orientamento giurisprudenziale fissato dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 24629/2015, risulta di dubbia compatibilità con il principio costituzionale sancito dall’art. 24 Cost., in quanto appare ricollegare l’onere di intraprendere la mediazione, alla scelta della parte di instaurare un giudizio di opposizione avverso un provvedimento reso in assenza di contraddittorio e sulla base di un’istruzione sommaria, quasi come se la mediazione fosse una sorte di sanzione nei confronti di chi agisce in giudizio.
Pertanto, se a norma dell’art. 5, 1-bis del D.Lgs. n. 28.2010 e successive modifiche: “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di (…) contratti bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (…)”, fermo restando il disposto del comma 4 per i procedimenti monitori, deve concludersi che tale onere incomba sul creditore opposto, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l’azione cui si riferisce la citata norma è la domanda monitoria, non già l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa.

2 Febbraio, 2016 no comments Procedimento e partecipazione