Tribunale di Palermo – Ordinanza 27.2.2016

La mediazione non può estendersi alle domande spiegate nei confronti di terzi, né questi possono sollevare l’eccezione di improcedibilità per non essere stati coinvolti nella mediazione.
Con queste conclusioni il Tribunale di Palermo ha deciso sulla eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del terzo chiamato in causa, che non era stato coinvolto nella procedura di mediazione già instaurata tra attore e convenuto.
Secondo il giudice, l’estensione della mediazione  – con una nuova convocazione  – nei confronti del terzo, comporterebbe l’irragionevole allungamento dei tempi processuali ed un aumento dei costi di mediazione a carico dell’attore.
Peraltro, il potere di sollevare l’eccezione di improcedibilità della domanda è attribuito dalla legge al convenuto destinatario della vocatio in ius da parte dell’attore e non a qualunque altro destinatario di una domanda giudiziale.

27 Febbraio, 2016 no comments Procedimento e partecipazione
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