Considerata la natura e lo stato della causa, il giudice può formulare alle parti una proposta ex art. 185 bis cpc, e contestualmente invitarle ad esperire effettivamente la mediazione, pena la improcedibilità della domanda.
Al mediatore rivolge invece l’invito a verbalizzare quale delle parti dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare, ai fini della valutazione sul regolamento delle spese di lite.