La mediazione può essere validamente svolta anche senza la presenza della parte convocata, se previsto dal Regolamento di Procedura dell’Organismo di mediazione.
La mediazione può essere validamente svolta anche senza la presenza della parte convocata, se previsto dal Regolamento di Procedura dell’Organismo di mediazione.
Ai sensi dell’art.4 com.1 D.lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013 conv.to in L.98/2013, la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel circondario dell’ufficio giudiziario competente per la controversia. Pertanto al fine di determinare la competenza dell’organismo di mediazione, si deve prima identificare il giudice competente secondo le norme del c.p.c., e quindi fare riferimento all’ambito di competenza territoriale previsto per gli uffici giudiziari. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinnanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e pertanto la stessa deve essere considerata come non espletata con le conseguenze previste dalla legge.
Avendo il Tribunale già disposto l’espletamento del procedimento di mediazione, in quanto non esperito antecedentemente al giudizio, è precluso al giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente, non prevedendo la legge la possibilità di concedere alla parte un nuovo termine ai sensi degli artt. 5-bis e 6 co. 2 D.lgs 28/2010, ovvero di disporre la riassunzione del procedimento dinnanzi all’organismo competente.
Ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente. La mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.
La parte non si presenta personalmente al primo incontro di mediazione. Condannata al pagamento del contributo unificato per non aver assolto la condizione di procedibilità.
Giudizio in materia di locazione – sfratto per morosità, con mutamento del rito in sede di opposizione alla convalida. Emessa ordinanza impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c. il giudice ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per l’esperimento del tentativo di mediazione. Improcedibilità delle domande per mancato esperimento del tentativo di mediazione con compensazione delle spese del giudizio.