Tribunale di Busto Arsizio – Sentenza 3.2.2016
Alla mediazione non svolta effettivamente consegue la revoca del decreto ingiuntivo

La mediazione va concretamente esperita dalle parti.
A questa soluzione giunge il Tribunale di Busto Arsizio facendo applicazione del principio di effettività della mediazione, elaborato dal Tribunale di Firenze nella oramai celebre ordinanza del 19.3.2014.
Nel caso in questione, come sovente accade, l’istituto di credito non aveva partecipato al primo incontro di mediazione introdotto con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Il giudice della causa, valutando non corretta la condotta tenuta dalla parte per aggirare l’applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione e ciò in aperto contrasto con la finalità stessa dell’istituto, ha ritenuto non soddisfatta la condizione di procedibilità disponendo la revoca del decreto opposto e la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.
Una conclusione condivisibile che investe contestualmente un’altra questione di attuale importanza, ovvero le conseguenze dell’omesso avvio della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per il Tribunale di Busto Arsizio, l’orientamento giurisprudenziale fissato dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 24629/2015, risulta di dubbia compatibilità con il principio costituzionale sancito dall’art. 24 Cost., in quanto appare ricollegare l’onere di intraprendere la mediazione, alla scelta della parte di instaurare un giudizio di opposizione avverso un provvedimento reso in assenza di contraddittorio e sulla base di un’istruzione sommaria, quasi come se la mediazione fosse una sorte di sanzione nei confronti di chi agisce in giudizio.
Pertanto, se a norma dell’art. 5, 1-bis del D.Lgs. n. 28.2010 e successive modifiche: “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di (…) contratti bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (…)”, fermo restando il disposto del comma 4 per i procedimenti monitori, deve concludersi che tale onere incomba sul creditore opposto, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l’azione cui si riferisce la citata norma è la domanda monitoria, non già l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa.

2 Febbraio, 2016 no comments Procedimento e partecipazione
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