La specialità del procedimento di ingiunzione giustifica la peculiare disciplina del giudizio di opposizione rispetto alla condizione di procedibilità: si consente di avviare subito l’opposizione per permettere l’intervento del giudice attraverso i provvedimenti interinali. Una volta esaurita questa fase urgente, ritornato la procedura nel suo alveo naturale, non vi è motivo per discostarsi dalla ricostruzione generale secondo cui chi intende agire in giudizio è onerato dell’avvio della mediazione.
Dunque, è l’opposto che è attore, portatore del diritto o dell’interesse che ritiene compresso, il soggetto su cui grava l’onere di avvio: si ragiona così anche al di fuori del processo, valutando se non sia meglio comporre il conflitto con una soluzione più mirata, flessibile e, ove possibile, rigenerativa di rapporti in una fase stragiudiziale.