L’avvio della mediazione in un luogo diverso da quello individuato, come disposto dalle norme del codice di rito, anziché favorire l’incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, può porsi come ostacolo alla conciliazione, vanificando sin dall’origine lo scopo della mediazione e riducendo il procedimento ad una mera formalità.
L’incompetenza non viene meno neppure se lo svolgimento avviene per via telematica, poiché tale scelta è da ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare le norme del codice di rito.
Ne consegue l’invalidità della procedura e il mancato superamento della condizione di procedibilità della domanda.