Tribunale di Vasto – Ordinanza 03.04.2016
Condannata ad una sanzione pecuniaria la parte che, al primo incontro, si rifiuta di procedere alla fase mediazione effettiva

Le conseguenze sanzionatorie previste in caso di mancata ed ingiustificata partecipazione al primo incontro, scattano anche nei confronti della parte o delle parti che, presenti al primo incontro, si esprimono negativamente sulla possibilità di iniziare effettivamente la procedura di mediazione adducendo motivazioni ingiustificate o non esplicitando le ragioni del diniego a proseguire.
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Vasto in persona del giudice Dott. De Pasquale, secondo cui l’art.8 D.Lgs. 28/2010 quando parla di condanna in caso di “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione”, deve intendersi riferito non soltanto al primo incontro (che non è altro che un segmento della intera procedura), ma anche ad ogni ulteriore fase del procedimento, ivi inclusa – in primis – quella che dà inizio alle sessioni di mediazione effettiva.
Nel caso in questione, durante il primo incontro parte attrice negava il consenso a proseguire nella mediazione senza fornire alcuna motivazione e il giudice, non potendo valutare la giustificatezza del rifiuto, lo riteneva illegittimo e condannava la parte al pagamento di una pena pecuniaria pari al contributo unificato della causa.
Secondo il giudice, la valutazione della condotta deve poter emergere dal verbale di mediazione ed è preciso onere del mediatore riportare a verbale se la parte si oppone alla verbalizzazione dei motivi di rifiuto ovvero, se all’esito della eventuale sollecitazione da parte del mediatore stesso, la parte non ha inteso esplicitare le ragioni del rifiuto. In assenza di motivazioni, o di valide giustificazioni (e tali non sono quelle inconsistenti, non pertinenti o con cui si dichiara l’infondatezza delle avverse pretese) il rifiuto deve intendersi implicitamente ingiustificato.

3 Aprile, 2016 no comments Procedimento e partecipazione
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