Nel procedimento monitorio, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo e a tale improcedibilità travolge non la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo ma l’opposizione ad essa.
Con tali motivazioni, la dott.ssa Barbara Di Tonto rigetta l’opposizione, perché improcedibile, confermando il decreto ingiuntivo opposto, e condannando la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite.