Il tentativo di mediazione non deve essere considerato una mera formalità alla quale partecipano solo i difensori delle parti in assenza delle stesse. Le parti devono essere presenti e devono , su richiesta del mediatore, esprimere la loro volontà di aderire o meno al procedimento. Pertanto, ai fini del superamento della condizione di procedibilità non è sufficiente la mera partecipazione al primo incontro ma occorre entrare effettivamente in mediazione.