Corte di Cassazione – Sentenza 13.04.2017 n. 9557
La mediazione è condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda: in mancanza restano ferme le decadenze già verificatesi

La Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha risolto un’interessante problematica, oggetto di dibattito tra i giuristi: cosa accade alle preclusioni già maturate, ove la mediazione non sia stata esperita e il giudice effettui un rinvio della prima udienza?

La procedura di mediazione costituisce, secondo gli Ermellini, condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda, e, in mancanza di essa, ai sensi dell’art 5. Comma 1-bis, d. lgs. N. 28/2010, il giudice opera un semplice rinvio della “successiva udienza”. Di conseguenza, laddove la domanda giudiziale sia stata proposta in mancanza del previo esperimento del procedimento di mediazione ed il convenuto proponga la relativa eccezione, si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle fino a quel momento svolte. Pertanto è possibile ritenere che il rinvio non “resetta” il processo con la conseguenza che le preclusioni, in cui siano già incorsi i difensori, restano ferme. Difatti, come sottolinea la S.C., se il legislatore avesse inteso stabilire l’inefficacia delle attività processuali svolte in mancanza del previo procedimento di mediazione sarebbe stata prevista la semplice dichiarazione di improcedibilità della domanda e la chiusura del giudizio instaurato senza previo ricorso al tentativo di mediazione, con la necessità di instaurarne uno nuovo, ovvero la rinnovazione degli atti processuali già espletati; è invece prevista la rilevabilità del difetto di condizione di procedibilità, solo su eccezione di parte o su rilievo di ufficio del giudice non oltre la prima udienza, a pena di decadenza, con il limitato effetto di provocare un mero rinvio della successiva udienza a data posteriore allo svolgimento del procedimento.

Tale principio espresso dalla Cassazione appare del tutto in linea con la natura della mediazione che è una semplice condizione di procedibilità (e non di “proponibilità”) dell’azione giudiziale. Pertanto il differimento del processo dovuto a causa della mancanza dell’esperimento del procedimento di mediazione non fa venir meno le preclusioni processuali che, nel frattempo, sono maturate.

13 Aprile, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione
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