In tema di presenza personale delle parti agli incontri di mediazione, la pronuncia in commento si discosta nettamente dall’orientamento giurisprudenziale consolidato che assume come indispensabile la presenza personale delle parti oltreché dei loro avvocati. Ad avviso del giudice infatti la parte può conferire procura speciale ad altro soggetto, compreso il suo difensore, per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione. Secondo il giudice, nessuna norma del d.lgs. 28/2010 prescrive, la presenza obbligatoria della parte alla procedura, cosicché ad essa deve riconoscersi natura semplicemente descrittiva di quello che il legislatore ha pensato poter essere lo sviluppo della procedura; al contempo nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto del disposto dell’art.83 c.p.c.