Ai sensi dell’art.4 com.1 D.lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013 conv.to in L.98/2013, la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel circondario dell’ufficio giudiziario competente per la controversia. Pertanto al fine di determinare la competenza dell’organismo di mediazione, si deve prima identificare il giudice competente secondo le norme del c.p.c., e quindi fare riferimento all’ambito di competenza territoriale previsto per gli uffici giudiziari. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinnanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e pertanto la stessa deve essere considerata come non espletata con le conseguenze previste dalla legge.
Avendo il Tribunale già disposto l’espletamento del procedimento di mediazione, in quanto non esperito antecedentemente al giudizio, è precluso al giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente, non prevedendo la legge la possibilità di concedere alla parte un nuovo termine ai sensi degli artt. 5-bis e 6 co. 2 D.lgs 28/2010, ovvero di disporre la riassunzione del procedimento dinnanzi all’organismo competente.