Tribunale di Roma – Ordinanza 19.02.2015
Per effettiva partecipazione alla mediazione si intende che le parti devono procedere oltre il primo incontro informativo

Ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente. La mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

19 Febbraio, 2015 no comments Procedimento e partecipazione
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