Adierre Napoli Camera Mediazione Conciliazione Formazione Storia
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ISTRUZIONI per la fruizione della PIATTAFORMA
Qui il manuale per la prima iscrizione (creazione account) dell’Avvocato.
Qui il manuale per il deposito mediante la piattaforma.
L’istanza di mediazione è l’atto con cui si avvia il procedimento di mediazione.
La parte che vuole avviare la procedura deve depositare un’istanza di mediazione presso un Organismo di Mediazione territorialmente competente per la controversia, salvo accordo in deroga tra le parti partecipanti.
Adierre Ca.Me.Co S.r.l. è Organismo di mediazione con sede principale nel Circondario del Tribunale di Napoli.
Adierre Ca.me.co S.r.l. ha competenza territoriale diretta nel Circondario dei seguenti Tribunali:
Napoli – Salerno – Aversa (Napoli Nord)– Nocera Inferiore – Nola – Torre Annunziata, oltre che nei circondari delle sedi in convenzione.
La parte istante deposita l’istanza di mediazione presso la sede principale di Adierre Ca.Me.Co S.r.l., in Napoli, alla via San Pasquale, 29, ovvero attraverso la piattaforma.
L’istanza di mediazione può essere inviata attraverso anche a mezzo p.e.c. o a mezzo fax.
Ai sensi del D.M. 28/2010, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza di mediazione.
La Segreteria rilascia attestazione dell’avvenuto deposito dell’istanza di mediazione, dopo le verifiche di conformità alle disposizioni di Legge e del Regolamento.
L’istanza deve indicare l’Organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
E’ possibile preparare l’istanza di mediazione, online, in forma libera o utilizzare i modelli presenti sul nostro sito.
Dopo che è stata depositata l’istanza di mediazione, il Responsabile dell’Organismo nomina il mediatore e fissa la data del primo incontro e la Segreteria dell’Organismo convoca la parte chiamata in mediazione invitandola ad aderire al procedimento. Se la parte chiamata non aderisce all’invito, la mediazione si conclude negativamente con un verbale di mancata adesione. Se la parte chiamata aderisce all’invito, il mediatore, al primo incontro, spiega alle parti e ai loro avvocati come si svolge la procedura di mediazione, quali sono i vantaggi in termini economici e di tempo, quali sono le conseguenze sull’eventuale giudizio in Tribunale. Se le parti, o una delle parti, decidono di non procedere, il procedimento si conclude con un verbale di incontro nel quale il mediatore da atto del mancato raggiungimento dell’accordo. Gli incontri di mediazione, che si svolgono senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo, vengono gestiti dal mediatore in sessioni congiunte o in sessioni separate, adoperandosi affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti, e gli avvocati che le assistono, cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse e sono finalizzati alla risoluzione della controversia. In caso di accordo, la mediazione si conclude con un verbale che costituisce titolo esecutivo degli impegni assunti quando sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati.