Tribunale di Rimini – Sentenza 28.02.2017 n. 52
Istanza di mediazione: è sufficiente che sia portata a conoscenza della parte, senza onere di notifica anche al procuratore.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Rimini ha chiarito che a norma dell’art. 4, comma 2, d.lgs. 28/2010 (indicante il contenuto dell’istanza) non è previsto alcun onere di notificare la domanda di accesso anche al procuratore costituito, in quanto è espressamente previsto che l’atto sia portato a conoscenza del diretto interessato.

La contestuale notifica al procuratore, infatti, non rientra tra i contenuti necessari dell’istanza (quali sono indicazione dell’organismo, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della pretesa), di conseguenza, la sua carenza non comporta l’improcedibilità della successiva azione giudiziale.

28 Febbraio, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione
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