Con la sentenza in commento, il Tribunale di Rimini ha chiarito che a norma dell’art. 4, comma 2, d.lgs. 28/2010 (indicante il contenuto dell’istanza) non è previsto alcun onere di notificare la domanda di accesso anche al procuratore costituito, in quanto è espressamente previsto che l’atto sia portato a conoscenza del diretto interessato.
La contestuale notifica al procuratore, infatti, non rientra tra i contenuti necessari dell’istanza (quali sono indicazione dell’organismo, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della pretesa), di conseguenza, la sua carenza non comporta l’improcedibilità della successiva azione giudiziale.