Il Tribunale di Verona, con la sentenza 43/2017, si è pronunciato su un’annosa questione, oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale: cosa accade se l’oggetto della domanda riconvenzionale sia materia soggetta alla mediazione obbligatoria? Nel caso in cui ciò accada, ovvero che a seguito della presentazione della domanda riconvenzionale l’oggetto della controversia sia ampliato a ricomprendere una materia per la quale l’art.5, comma 1 –bis, d.lgs 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, va affermato, secondo il Giudice veronese, che tale previsione è idonea a ricomprendere qualsiasi domanda, cumulata oggettivamente o soggettivamente nel giudizio, che non sia stata oggetto di mediazione, con la precisazione che al fine di rendere proficuo l’espletamento della fase conciliativa è opportuno demandare alla mediazione anche l’originaria domanda attorea.