Tribunale, Firenze Sez. II civile – Sentenza 13.12.2016
Il patrocinio a spese dello Stato si applica anche alla mediazione obbligatoria

Pur in assenza di espressa previsione normativa, i principi e le garanzie costituzionali impongono di includere la mediazione obbligatoria fra le procedure accidentali o comunque connesse a quelle giudiziali cui l’art. 75 del d.p.r. 115 del 2002 estende l’applicazione del patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Firenze prende posizione su una questione di rilevante importanza pratica e del tutto trascurata dal legislatore; il Tribunale, infatti, pur rilevando l’assenza di una specifica previsione normativa sul punto, fornisce un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 75, d.P.R. n. 115/2002 ed estende anche ai procedimenti di mediazione obbligatoria l’applicazione del patrocinio a spese dello Stato.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Firenze, richiamando (anzi, sostanzialmente ritrascrivendo, una propria ordinanza del 13 gennaio 2015), riconosce l’applicabilità del patrocinio a spese dello Stato anche all’attività difensiva nei procedimenti di mediazione obbligatoria.

Il giudice di merito, pur partendo dall’inevitabile constatazione dell’assenza di previsioni normative sul punto (essendo stabilito esclusivamente l’esonero dal pagamento delle spese dell’organismo di mediazione), dà un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 75, d.P.R. n. 115/2002 includendo la mediazione obbligatoria fra i procedimenti connessi, derivati o comunque strumentali a un procedimento giudiziale cui la predetta norma estende l’applicazione del patrocinio a spese dello Stato.

La motivazione addotta dal Tribunale di Firenze è molto dettagliata e assolutamente convincente. Appaiono particolarmente incisivi i riferimenti ai principi costituzionali e internazionali del giusto processo (artt. 2, 3 e 24 Cost. e art. 47 della Carta di Nizza), nonché il riferimento al D.Lgs. n. 116 del 27 maggio 2005, attuativo della dir. 2002/8/CE in tema di Legal Aid. Proprio a quest’ultimo riguardo, il Tribunale pone in luce come l’art. 10 del predetto decreto legislativo (pur se con esclusivo riferimento alle controversie transfrontaliere) espressamente estenda l’applicazione del patrocinio a spese dello Stato a tutti i procedimenti di conciliazione stragiudiziale che siano configurati dalla legge come obbligatori.

Proprio sulla base dei principi costituzionali e di evidenti ragioni di equità, il Tribunale, ben lungi dal qualificare tale norma come speciale e quindi non estensibile in via analogica, la considera espressione di un principio generale, come tale utilizzabile nell’interpretazione di altri casi analoghi. Se così non fosse, infatti, non solo la mediazione non sarebbe minimante effettiva ma di fatto la stessa parte sarebbe irrimediabilmente privata di una concreta possibilità di risolvere bonariamente i propri conflitti. Ed è proprio in considerazione di tali principi che il Tribunale ritiene applicabile il patrocinio a spese dello Stato anche (anzi, soprattutto) ai casi di mediazione obbligatoria conclusisi positivamente con il raggiungimento di un accordo transattivo fra le parti.

La decisione qui commentata, ampiamente motivata e del tutto condivisibile, lascia tuttavia inevitabilmente aperta la questione dell’applicabilità del patrocinio a spese dello Stato all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione non obbligatoria e degli accordi di negoziazione assistita (obbligatoria e non). Se non sembra discutibile l’estensione del patrocinio a spese dello Stato anche ai casi in cui il procedimento di negoziazione assistita è prodromico e preliminare al giudizio contenzioso, più dubbia appare, invece, l’estensione ai casi in cui la mediazione o la negoziazione assistita siano frutto di scelta volontaria della parte.

In realtà, le ragioni poste dal Tribunale di Firenze nella decisione qui commentata (benché configurate esclusivamente ai casi mediazione obbligatoria, in cui il nesso di strumentalità risulta sostanzialmente in re ipsa) sembrano estensibili anche a tali altri casi; il carattere strumentale dei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita rispetto alla successiva attività giudiziale non può certo venir meno per il solo fatto che il preventivo esperimento degli stessi non sia previsto quale condizione di procedibilità.

La strumentalità del procedimento stragiudiziale deve essere valutata in astratto e a prescindere dall’effettiva instaurazione del successivo procedimento giudiziale; e ciò per evitare – e si riprende volutamente un passo della decisione del Tribunale di Firenze – la “svalutazione dell’intero sistema introdotto”. In effetti, se l’obiettivo del legislatore è quello di favorire il ricorso a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e di dare alle parti l’effettiva possibilità di definire amichevolmente le proprie controversie, allora certamente tale obiettivo (ben lungi dall’essere “esaltato” e si cita ancora testualmente il provvedimento) sarebbe irrimediabilmente frustrato se la parte in possesso dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (che è presumibilmente quella più debole e maggiormente interessata a una soluzione rapida e amichevole) non potesse avere accesso a una simile forma di assistenza.

13 Dicembre, 2016 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione
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