Tribunale di Roma – Sentenza 28.11.2016
L’assenza ingiustificata costa caro all’assicurazione e alla parte attrice

Il dott. Massimo Moriconi del tribunale di Roma, con la sentenza in commento, ha chiarito che la ritenuta assenza di giustificati motivi per la mancata partecipazione alla mediazione demandata dal giudice, in forza del combinato disposto degli art.8 comma 4 bis d.lgs. 28/2010 e art. 116 c.p.c., concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito, nel caso specifico nel ritenere raggiunta la prova del mancato pagamento e del conseguente obbligo di pagamento degli onorari da parte della paziente in favore del medico

Stante l’ingiustificata assenza della parte attrice danneggiata e l’assicurazione (accordatisi medio tempore) al procedimento di mediazione instaurato dal medico per il pagamento degli onorari, il Giudice ha ritenuto doverli condannare al pagamento in favore dell’erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

28 Novembre, 2016 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione
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