Tribunale di Mantova – Ordinanza 14.06.2016
Mediazione non obbligatoria nei confronti dei terzo chiamato in causa

Il Tribunale di Mantova è stato chiamato a pronunciarsi su uno spinoso problema che, soventemente, si verifica nel corso della procedura di mediazione, ovvero: Il convenuto che chiama in causa il terzo deve esperire la mediazione obbligatoria oppure ne è gravato solo l’attore nei confronti del convenuto?

Il giudice, con l’ordinanza del 14.06.2016, ha stabilito che la mediazione non si estende a soggetti diversi rispetto ai “litiganti” originari, limitandosi a riguardare la sola domanda introduttiva del giudizio.

Infatti, prosegue il magistrato, il tentativo obbligatorio di mediazione, previsto per alcune controversie a pena di improcedibilità, si applica soltanto alle domande giudiziali poste dall’attore nei confronti del convenuto e non anche a quelle poste nei confronti di soggetti terzi intervenuti solo in un secondo momento nella causa (per effetto per esempio della chiamata in causa da parte del convenuto), e questo perché:

  1. a) una diversa soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso, sancito dall’art.111 Cost;
  2. b) le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, sono di stretta interpretazione e non possono quindi divenire oggetto di interpretazione estensiva e analogica;
  3. c) la legge (art. 5 D. Lgs. 28/2010) menziona solo il convenuto quale soggetto legittimato a dedurre il difetto del previo esperimento del tentativo di conciliazione e non anche soggetti terzi. Per convenuto deve intendersi solo colui che riceve la chiamata in causa dell’attore e non anche il “terzo” chiamato.
14 Giugno, 2016 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione
Share post:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *