La Corte di Giustizia Europea, con una nuova sentenza, a seguito della proposizione da parte del Tribunale di Verona di due questioni pregiudiziali alla causa di merito, si è pronunciata sulla compatibilità di alcune disposizioni del D.lgs 28/2010 e succ. mod e del Codice del Consumo (D.lgs. 209/2005) con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 21.5.2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, sancendo alcuni principi cardine, a tratti confliggenti con la normativa italiana:
– i consumatori possono procedere con l’avvio della mediiazone senza essere assititi da un avvocato;
– i consumatori possono, dopo aver iniziato una mediazione, ritirarsi dalla medesima anche senza un giustificato motivo e senza conseguenze per loro pregiudizievoli.
A prescindere da ogni considerazione su quanto stautito dalla Corte di Giustizia, il Legislatore italiano avrà di che “pensare” per uniformarsi ai dettami di cui a questa recente sentenza.