Il termine di 15 giorni disposto dal giudice per l’avvio della mediazione non può intendersi come un termine processuale, posto che il procedimento di mediazione non è assimilabile al procedimento ordinario e costituisce uno strumento di risoluzione delle liti alternativo al procedimento ordinario e giurisdizionale.
In questi termini si è espressa la Corte di Appello di Milano su una impugnazione della sentenza di primo grado proposta dalla parte che nel corso del giudizio di primo grado aveva avviato tardivamente la mediazione disposta dal giudice, oltre il termine di quindici giorni, e che per tale ragione aveva subito la improcedibilità della domanda.