Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza in commento, è stata chiamato a pronunciarsi su una spinosa questione inerente l’ambito della mediazione, ovverosia se la stessa svolta con la sola presenza del difensore possa dirsi valida, e cioè se, anche in assenza della parte, se la condizione di procedibilità richiesta, possa considerarsi assolta. Stando al dispositivo della sentenza, secondo l’art. 8 D.Lgs. n. 28/2010, letto anche alla luce del contesto europeo, l’ordine del giudice di disporre la mediazione, può ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un suo delegato) accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche se quale delegato della parte.
Nell’ipotesi in cui la mediazione è stata introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento, e dunque anche in caso di assenza della parte o di un suo delegato, non vi è altra possibilità se non quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda (art. 5 comma 1 – bis, d.lgs n.28/2010).