Il Tribunale di Lecce ha stabilito che, in caso di una controversia tra due confinanti, la domanda cui si chiede dichiararsi cortile come bene accessorio dell’abitazione, in quanto volta alla tutela dei diritti reali, rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1 bis del d.lsg. 28/2010.