cTale obbligo discende dalla nuova formulazione dell’art. 1 comma 1 lett. a) D.Lgs. 28/2010, secondo cui la mediazione è l’attività finalizzata alla composizione di una controversia anche attraverso la formulazione di una proposta, senza della quale non è concesso al giudice valutare la condotta delle parti ai fini della regolamentazione delle spese processuali (art. 13 decr. cit., che sanziona il rifiuto della proposta).