La mediazione disposta dal giudice deve essere introdotta dalla parte interessata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale.
Il termine processuale ha natura ordinatoria e può essere prorogato solo in caso di tempestivo rinnovo, comportando in difetto la improcedibilità della mediazione e quindi della domanda giudiziaria.
La decisione arriva dalla Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ai danni dell’opponente, colpevole di non aver avviato tempestivamente la mediazione disposta dal giudice.