Tribunale di Pavia – Ordinanza 18.1.2016
Va revocato il decreto ingiuntivo se le parti non avviano la mediazione

La mediazione non può considerarsi esperita con un incontro preliminare tra i soli legali delle parti, ancorché muniti di procura speciale per la partecipazione alla mediazione.
L’omesso avvio, inoltre, determina l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto opposto o l’applicazione della sanzione di cui all’art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010.

18 Gennaio, 2016 no comments Procedimento e partecipazione
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