La mediazione non può considerarsi esperita con un incontro preliminare tra i soli legali delle parti, ancorché muniti di procura speciale per la partecipazione alla mediazione.
L’omesso avvio, inoltre, determina l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto opposto o l’applicazione della sanzione di cui all’art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010.