Nell’ordinanza in commento le parti concludevano una mediazione ante causam, senza andare oltre il primo incontro informativo.
Adivano quindi il tribunale e il giudice, alla prima udienza, diversamente opinando riteneva non conclusa la mediazione senza il superamento del primo incontro, invitandole perciò alla prosecuzione o al rinnovo della procedura conciliativa.