Tribunale di Pavia – Ordinanza 6.1.2016
La mediazione non può considerarsi esperita con la presenza dei soli avvocati muniti di procura speciale

Nella mediazione delegata in cui il giudizio di mediabilità è già espresso con l’ordinanza che la dispone, le parti devono presentarsi personalmente, non essendo sufficiente la presenza dei soli difensori anche se muniti di procura speciale.
Spetta al mediatore poi il compito di verbalizzare quali tra le parti che parteciperanno, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare.

6 Gennaio, 2016 no comments Procedimento e partecipazione
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