Tribunale di Roma – Ordinanza 7.12.2015
Utilità della mediazione demandata e della proposta del Mediatore anche per la parte contumace

La possibilità di pervenire ad una soluzione conciliativa della lite persiste anche laddove il convenuto sia contumace nel processo.
A illustrarne le ragioni è il Tribunale di Roma, secondo cui la contumacia del convenuto non è di ostacolo all’introduzione di un procedimento di mediazione demandata, specialmente una volta che a mezzo del deposito della relazione peritale risultano chiariti gli aspetti della controversia.
Allo stesso tempo, la contumacia nel processo non può escludere a priori la partecipazione del convenuto nella mediazione o far credere che la mediazione sia un dispendio di attività, denaro e tempo, posto che in luogo dell’attività istruttoria orale che l’attore ha richiesto di poter espletare (interrogatorio formale e testimonianze), il Giudice, secondo un modello ormai sperimentato, utilizzerà lo strumento di cui all’art.8 decr.lgsl.20/2010 e le conseguenze dell’art.116 cpc.
In ordine poi allo svolgimento della mediazione, il tribunale precisa che le parti dovranno partecipare personalmente ed effettivamente, ovvero dovranno andare oltre il primo incontro informativo.
Ove poi il convenuto non dovesse aderire, la mediazione potrà avere comunque corso poiché il mediatore, ove previsto, in conformità al Regolamento dell’Organismo, potrà formulare una proposta ai sensi dell’art.11 D.Lgs..28/10, che provvederà a comunicare al convenuto anche nel caso in cui questi rimanga assente.
Ovviamente le pretese dell’istante dovranno essere rivalutate alla luce della perizia tecnica che unitamente al contegno del convenuto assente, sarà poi oggetto di una eventuale valutazione giudiziale ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc .

7 Dicembre, 2015 no comments Procedimento e partecipazione
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