Con tale sentenza, il Consiglio di Stato dichiara definitivamente dovute le spese di avvio della mediazione, in accoglimento del ricorso in appello del Ministero della Giustizia e degli atti di intervento di alcuni mediatori dell’ Organismo di Mediazione Forense del COA di ROma, del loro coordinatore Roberto Nicodemi e di P. Forense, che inoltre gli avvocati, mediatori di diritto, hanno l’obbligo di formarsi e di svolgere il tirocinio, secondo quanto previsto dal D.M. 180/2010 ed infine che la mediazione è del tutto conforme ai principi costituzionali.