ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DELL’AZIONE PER OMESSA MEDIAZIONE VA ECCEPITA O RILEVATA D’UFFICIO ENTRO E NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA

In tema di mediazione obbligatoria, la Corte di Cassazione con ordinanza del 11/08/2021, n. 22736 ha statuito che «il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice».

In effetti, l’art. 5, comma secondo, del d. lgs. n. 28/2010 è molto chiaro nello stabilire che «Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione».

Alla luce di tale orientamento recentemente La Corte di Appello di Campobasso, con la sentenza n. 216 del 5 settembre 2022 ha rigettato l’appello proposto da un Condominio che aveva eccepito l’omessa mediazione in primo grado ma oltre la prima udienza. Secondo la corte molisana, infatti, l’omesso tentativo obbligatorio di mediazione va eccepito dalla controparte (o rilevato d’ufficio dal giudice) non più tardi della prima udienza di comparizione.

Il giudice d’appello, pertanto, non può dichiarare l’improcedibilità, né è obbligata a rinviare la causa per consentire di esperire la mediaconciliazione non effettuata in primo grado. Può discrezionalmente demandare le parti innanzi un organismo per tentare la conciliazione della lite.

24 Settembre, 2022 no comments Condominio
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