Per evitare le lungaggini dei tempi processuali, e degli onerosi costi ad esso legate, il Tribunale di Milano ha esortato con la suddetta sentenza le parti, creditore e debitore, sia nella mediazione obbligatoria che in quella facoltativa, a collaborare attivamente al fine di un espletamento positivo della controversia stessa. La mancata collaborazione di una delle parti (nel caso in esame, il condominio) che decide di partecipare alla mediazione al solo fine di evitare le sanzioni di legge senza alcuna intenzione di conciliare, è sanzionata dal giudice con la condanna al pagamento delle spese di lite della controparte, comprese quelle di mediazione in quanto ex art. 1218 e 1224 comma 2 c.c., si tratta di spese senz’altro casualmente inerenti il recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore.