Nella mediazione obbligatoria è necessaria la partecipazione personale della parte e l’assistenza dell’avvocato, secondo quanto prevede l’art. 5 comma1 bis del D.Lgs. 28/2010. La mediazione svolta senza l’assistenza del legale non consente di ritenere superata la condizione di procedibilità e conseguentemente rende improcedibile anche il giudizio.
A questa conclusione giunge il Tribunale di Torino in un caso nel quale durante la mediazione la parte si era presentata senza il legale ma con il consulente tecnico, presenza ritenuta insufficiente dal giudice che ha quindi dichiarato l’improcedibilità del giudizio.