Tribunale di Milano – Sentenza del 27/11/2015
L’avv. deve avviare la mediazione anche senza la preventiva autorizzazione del condominio.

Nelle liti condominiali, se il giudice dispone la mediazione, l’avv. del condominio deve partecipare, anche senza la preventiva autorizzazione assembleare, in quanto l’adesione all’invito e l’avvio della procedura mediativa costituiscano un’estrinsecazione del potere di assistenza e di rappresentanza processuale di cui all’art. 84, comma I, c.p.c.

27 Novembre, 2015 no comments Condominio
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