Tribunale di Palermo – Sentenza 4951/2015
Impugnazione di delibera assembleare

L’istanza per l’avvio del procedimento sospende il termine di decadenza della domanda giudiziale dalla data in cui la stessa viene comunicata alle  parti ed in caso di esito negativo della conciliazione, il termine per impugnare la delibera riprende a decorrere dal momento del deposito del verbale di mediazione e per il tempo residuo

In materia di impugnazioni di delibere assembleari, il condominio ha trenta gironi di tempo per agire in giudizio e chiederne la sospensione.
Considerata l’applicabilità della disciplina della mediazione anche in tale materia, il condominio deve preventivamente depositare un’istanza di mediazione. Dal momento in cui viene istaurata la conciliazione viene impedito il decorso del termine di decadenza (30 giorni), previsto dall’art. 1137 c.c
Precisa inoltre, l’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 28/2010, che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”, ed inoltre che, “dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza  per una sola volta ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale..
Dal combinato disposto delle norme citate, con la recentissima sentenza, il Tribunale di Palermo ha statuito che l’istanza per l’avvio del procedimento di mediazione “sospende” il termine di decadenza dell’azione giudiziale dalla data in cui la stessa è comunicata alle altre parti ed in caso di esito negativo della conciliazione,  il termine per impugnare la delibera riprende a decorrere dal momento del deposito del verbale di mediazione e per il tempo residuo.
In altri termini, nel caso in questione il condomino dissenziente riceveva comunicazione del verbale di assemblea e dopo 28 giorni inoltrava la domanda di mediazione all’Organismo che a sua volta la inoltrava al Condominio il giorno successivo.
Dopo aver discusso la lite in mediazione, parti non giungevano ad alcun accordo, sicché il mediatore redigeva verbale negativo e lo depositava. A questo punto, il condomino dissenziente provvedeva a iscrivere la causa a ruolo il trentesimo giorno successivo dalla data di deposito del verbale di mediazione.
Secondo il giudice, il ricorso è inammissibile poiché in caso di esito negativo della mediazione il termine di decadenza riprende a decorrere dalla data del deposito del verbale e per i rimanenti giorni, ergo il condomino avrebbe dovuto impugnare la delibera nei due giorni rimanenti e non dopo un ulteriore mese dalla data del deposito del verbale.
La questione rimane comunque discussa poiché il mancato decorso di un nuovo e pieno termine di decadenza limita i diritti di difesa del condomino.

1 Gennaio, 2015 no comments Condominio
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