Storia

Adierre Napoli Camera Mediazione Conciliazione Formazione Storia

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Come nasce Adierre

L’Organismo di Mediazione -Adierre Camera di Mediazione e Conciliazione Italia s.r.l.- nasce nel 2011 dall’unione di professionisti di consolidata esperienza, operanti nei fori di Milano, Torino, Rimini, Roma e Napoli (ed in tanti altri ancora in Italia ed in Europa).

La Adierre Ca.Me. Co. S.r.l. oltre alla mediaconciliazione svolge attività di formazione: dai corsi di preparazione per diventare mediatore professionista, a quelli per la preparazione all’esame di avvocato, al concorso per magistratura e per l’alta formazione dei pubblici dipendenti e degli Amministratori di Condominio.

I formatori teorici di Adierre sono professori universitari o magistrati, i formatori pratici vantano comprovata esperienza anche in campo internazionale.

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Gli organismi di mediazione sono enti pubblici o privati abilitati a svolgere il procedimento di mediazione ed iscritti in un apposito registro istituito e tenuto presso il Ministero della Giustizia; i criteri e le modalità di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e nell’elenco degli enti di formazione sono stati fissati con D.M n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Quest’ultimo è stato modificato con il D.lgs. 147/2022 (c.d. Riforma Cartabia) con cui sono stati rafforzati i requisiti necessari per lo svolgimento della funzione di mediatore e la capacità organizzativa dell’organismo di mediazione e degli entri di formazione.

Ogni organismo deve dotarsi di un regolamento e di un codice etico, comunicati al Ministero, che garantiscano i requisiti di terzietà, imparzialità e riservatezza di chi svolge il procedimento di mediazione; anche le indennità che le parti dovranno pagare per il procedimento devono rientrare nelle tabelle fissate dal Ministero ed essere comunicate al responsabile del registro.

Adierre Cameco Srl è iscritta al n° 215 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.

Di seguito i link per scaricare i documenti con i quali è stata riconosciuta l’abilitazione della nostra attività:

 

Mediazione civile, la lunga marcia è cominciata. Statistiche 2011-2016
FONTE ALTALEX Articolo, 18/04/2017

Tre dati:

  • nel 2016 le procedure di mediazione civile in Italia sono diminuite del 6%, ma gli accordi realizzati hanno raggiunto il numero più alto di sempre, 20.237;
  • nel 2016 i risultati conseguiti dalla mediazione (183.977 procedure, 20.237 accordi) sono stati di gran lunga superiori a quelli fatti registrare dalla negoziazione assistita (43.000 procedure, 4.132 accordi – di cui separazioni e divorzi 3.197)[1]; nessuna notizia sul trasferimento del giudizio in arbitrato;
  • febbraio 2017, 5° competizione italiana alla mediazione, tenutasi presso la CCIAA di Milano e l’Università Statale della stessa città, partecipanti 24 università e 120 ragazzi preparatissimi.

 

Il tasso di successo della mediazione (accordi / procedure) rimane molto basso, 11%, ma è in crescita lenta e costante (9% nel 2014, 10% nel 2015). Distante dal 16% registrato nel 2011, quando la maggior parte dei mediatori era ancora costituita da professionisti che avevano dedicato alla formazione ben più di 50 ore; la invereconda (e incontrollata) corsa al titolo di mediatore, purchessia, avvenuta nel 2010/2012 fece crollare la qualità media dei mediatori e, di conseguenza, dell’offerta.

Se entrambe le parti si presentano all’incontro di mediazione, e decidono di proseguire, il tasso di successo è del 43% (53% nel 2011).

Continua la riduzione degli organismi di mediazione, da 986 del 2013 a 778 nel 2016; ancora più accentuata quella del numero dei mediatori a 22.786[2] a febbraio 2017 (mediatori che forse erano 100.000 nel 2012: 986 OdM, minimo 5 mediatori per ogni organismo, qualcuno anche con 600 professionisti). Commissione Alpa[3], audizione del Ministero della Giustizia: tra il 2014 ed il 2016 “un quarto degli organismi è stato cancellato. il numero di organismi cancellati è stato superiore di quasi sette volte quello dei nuovi organismi iscritti. … le ispezioni di controllo effettuate –pari a 125- hanno condotto alla cancellazione o la sospensione di quasi la metà degli organismi di mediazione”.

La parte del leone delle procedure è costituita da quelle obbligatorie per legge 79%; molto poche le volontarie 9%; in continua crescita quelle disposte dal giudice all’12% (incidevano per il 2% nel 2013). Differenti i rispettivi tassi di successo: 23%, 39%, 15%.

Per le mediazioni disposte dai magistrati probabilmente il dato è sottostimato, in quanto il Ministero della Giustizia non rileva l’estinzione del processi a seguito di mediazione delegata o iussu judici, senza che le parti vadano dal mediatore. Un confronto può essere fatto con i dati rilevati dal Dr. Massimo Moriconi, magistrato del Tribunale civile di Roma: 23.9.2013 / 10.10.2014, circa 700 cause a ruolo, 200 gestibili con metodi ADR, 121 quelle gestite con metodi ADR: 40 conciliazioni endoprocessuali, 35 mediazioni delegate, 46 conciliazioni endoprocessuali e mediazione delegata (arb-than-med); accordo nel 58% dei casi; cause a ruolo diminuite dell’ 8%[4].

Per quanto riguarda la suddivisione delle mediazioni per tipologia di organismo, preponderante la presenza degli OdM privati (52%), cresciuta quella degli organismi forensi (36%), non riescono a recuperare le Camere di Commercio (16% nel 2011-2012, 11% nel 2016), modestissima l’incidenza degli OdM professionali non avvocati (1%). Questi ultimi, tuttavia, fanno registrare i tassi di successo più elevati (35%), seguiti dagli organismi privati (27%); in coda, costantemente, gli organismi forensi (21%).

Per nulla positivo l’allungamento della durata delle procedure di mediazione con accordo raggiunto: dai 65 giorni del 2012 ai 115 del 2016. Una parte di questo fenomeno è da attribuire al maggior tecnicismo di alcune mediazioni rispetto al passato, ma negli incontri si nota sempre più la prassi del “rinvio” propria delle aule giudiziarie e l’inserimento della sessione di mediazione tra mille altre incombenze. Quasi inconcepibile che si dedichi una giornata intera all’incontro, per definire del tutto il problema.

I fenomeni di fondo riscontrabili nel corso degli anni sono:

  • avvocati – dallo sciopero proclamato a marzo 2011 contro la mediaconciliazione «incostituzionale»[5] (e numerosissimi ricorsi giurisdizionali) all’ apertura alla mediazione espressa al XXXIII congresso nazionale forense a Rimini, ottobre 2016[6]; un cambiamento consistente, alla base del quale l’acquisita consapevolezza che la mediazione, se adeguatamente gestita, può essere uno strumento valido per realizzare una “giustizia senza processo”; ma da considerare anche che il Tribunale di Ascoli Piceno, provvedimento del 12.9.2016, per UN incontro di fronte al mediatore ha liquidato in favore dell’avvocato, che assisteva la parte in gratuito patrocinio, l’importo di euro 600,00[7]; e considerato che il numero di mediazioni è di molto superiore a quello delle negoziazioni assistite ….. “focus on INTEREST, not positions”;
  • magistratura – i giudici italiani nel 2010/2012 adottarono nei confronti della mediazione obbligatoria una posizione di “benign neglect”, per tre motivi fondamentali: consideravano l’istituto il frutto di culture giuridiche straniere (Zaleuco di Locri, la Legge delle XII Tavole ed i primi sette articoli del Codice di Procedura Civile italiano del 1865 testimoniano l’ opposto), erano molto perplessi sull’uso di tecniche non giuridiche per la gestione delle controversie, temevano che la valutazione del magistrato in base non tanto al numero di provvedimenti emessi bensì al numero di procedure a ruolo eliminate avrebbe in parte snaturato l’attività giurisdizionale. Dal 2013 in poi, tuttavia, l’attitudine ha cominciato a mutare, grazie anche all’attività pionieristica di alcune iniziative (Progetto Conciliamo 2005 Tribunale di Milano; Progetto Nausicaa 2010 Tribunale/Università di Firenze; Prassi di conciliazione integrata 2011 Tribunale di Modugno-Bari) e di alcuni giudici. Da non sottovalutare, poi, la richiesta sempre più pressante da parte del Ministero di riduzione dell’arretrato e la ricerca, da parte dei responsabili degli uffici giudiziari, di tutti i metodi atti a raggiungere questo obiettivo, per cui ….. “focus on INTEREST, not positions”;
  • formazione – fino al 2009 i mediatori (allora chiamati conciliatori) in Italia erano molto pochi, ma appassionati della materia e preparati; l’introduzione nel 2010 della mediazione condizione obbligatoria di procedibilità comportò un’aspettativa esagerata sulle possibilità di integrare redditi professionali già in forte diminuzione, con la corsa ad acquisire il titolo di mediatore e conseguente diminuzione della qualità dell’offerta. I mediatori risultarono essere più numerosi delle mediazioni. Le conseguenti disillusioni reddituali, ed i controlli effettuati dal Ministero della Giustizia, hanno fatto allontanare i soggetti poco interessati, anche alla formazione. Inoltre sempre più università cominciano a dedicarsi alla mediazione, con risultati di assoluto rilievo qualitativo: la Camera di Commercio di Milano e l’Università statale di quella città nel 2012 organizzarono la 1° CIM – Competizione Italiana di Mediazione, con la presenza di 4 università; a febbraio 2017, 5° CIM, 24 università, 120 ragazzi preparatissimi. Uno di loro, nell’incontro finale, ha detto: “Ciò che mi ha interessato di più di questa esperienza è aver seguito un corso PRATICO”. Definire “pratico” un corso sulla mediazione, procedura destrutturata e quasi impalpabile, da parte di uno studente di giurisprudenza, dove vengono insegnate procedure iperstrutturate, significa che la mediazione è concreta, “SERVE”.

Da ultimo. Le controversie in campo bancario incidono per il 20% del totale delle mediazioni (l’incidenza più alta tra le varie materie oggetto di mediazione obbligatoria) con il tasso di succcesso (accordi / procedure avviate) il più basso, 7%. E si fa il confronto con il successo sempre crescente che riscuote l’Arbitro Bancario Finanziario.

Le banche che non si presentano in mediazione o che dichiarano di “non essere interessate a proseguire oltre il 1° incontro” in genere sono quelle che hanno i peggiori risultati economici e che mostrano una scarsa attenzione al rapporto commerciale con il cliente. Per quanto riguarda il ricorso all’ABF, esso costa al massimo 20 euro, non richiede l’assistenza obbligatoria dell’avvocato e si svolge insieme ad un “convitato di pietra”, di particolare rilievo per le banche, la Vigilanza della Banca d’Italia. Inoltre “Un record dopo l’altro. Purtroppo però non positivo. Anche nel 2016, come già l’anno precedente, il contenzioso davanti all’Arbitro bancario finanziario vede una assoluta predominanza dei casi relativi alla cessione del quinto dello stipendio. …. C’è poi un’elevata percentuale di ricorsi (pari al 71%) che sono presentati con l’assistenza di un avvocato o altro professionista che spesso si vede riconoscere una parte non irrilevante del rimborso riconosciuto dall’Arbitro. La preoccupazione è quindi che ci sia una vera e propria industria del ricorso sulla cessione del quinto[8]. Attenzione quindi a sminuire le potenzialità della mediazione in campo bancario, facendo raffronti con altri metodi ADR. Auspicabile che anche le banche, prima o poi, si rendano conto delle potenzialità della mediazione a fini commerciali.

In conclusione. La scenario è ancora molto variegato ed il passo lento, ma la lunga marcia della mediazione civile e commerciale, in Italia, è cominciata.