Adierre Napoli Camera Mediazione Conciliazione Formazione Storia
Adierre Napoli Camera Mediazione Conciliazione Formazione Storia
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Adierre Napoli Camera Mediazione Conciliazione Formazione Storia
L’Organismo di Mediazione -Adierre Camera di Mediazione e Conciliazione Italia s.r.l.- nasce nel 2011 dall’unione di professionisti di consolidata esperienza, operanti nei fori di Milano, Torino, Rimini, Roma e Napoli (ed in tanti altri ancora in Italia ed in Europa).
La Adierre Ca.Me. Co. S.r.l. oltre alla mediaconciliazione svolge attività di formazione: dai corsi di preparazione per diventare mediatore professionista, a quelli per la preparazione all’esame di avvocato, al concorso per magistratura e per l’alta formazione dei pubblici dipendenti e degli Amministratori di Condominio.
I formatori teorici di Adierre sono professori universitari o magistrati, i formatori pratici vantano comprovata esperienza anche in campo internazionale.
Gli organismi di mediazione sono enti pubblici o privati abilitati a svolgere il procedimento di mediazione ed iscritti in un apposito registro istituito e tenuto presso il Ministero della Giustizia; i criteri e le modalità di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e nell’elenco degli enti di formazione sono stati fissati con D.M n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Quest’ultimo è stato modificato con il D.lgs. 147/2022 (c.d. Riforma Cartabia) con cui sono stati rafforzati i requisiti necessari per lo svolgimento della funzione di mediatore e la capacità organizzativa dell’organismo di mediazione e degli entri di formazione.
Ogni organismo deve dotarsi di un regolamento e di un codice etico, comunicati al Ministero, che garantiscano i requisiti di terzietà, imparzialità e riservatezza di chi svolge il procedimento di mediazione; anche le indennità che le parti dovranno pagare per il procedimento devono rientrare nelle tabelle fissate dal Ministero ed essere comunicate al responsabile del registro.
Adierre Cameco Srl è iscritta al n° 215 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.
Tre dati:
Il tasso di successo della mediazione (accordi / procedure) rimane molto basso, 11%, ma è in crescita lenta e costante (9% nel 2014, 10% nel 2015). Distante dal 16% registrato nel 2011, quando la maggior parte dei mediatori era ancora costituita da professionisti che avevano dedicato alla formazione ben più di 50 ore; la invereconda (e incontrollata) corsa al titolo di mediatore, purchessia, avvenuta nel 2010/2012 fece crollare la qualità media dei mediatori e, di conseguenza, dell’offerta.
Se entrambe le parti si presentano all’incontro di mediazione, e decidono di proseguire, il tasso di successo è del 43% (53% nel 2011).
Continua la riduzione degli organismi di mediazione, da 986 del 2013 a 778 nel 2016; ancora più accentuata quella del numero dei mediatori a 22.786[2] a febbraio 2017 (mediatori che forse erano 100.000 nel 2012: 986 OdM, minimo 5 mediatori per ogni organismo, qualcuno anche con 600 professionisti). Commissione Alpa[3], audizione del Ministero della Giustizia: tra il 2014 ed il 2016 “un quarto degli organismi è stato cancellato. … il numero di organismi cancellati è stato superiore di quasi sette volte quello dei nuovi organismi iscritti. … le ispezioni di controllo effettuate –pari a 125- hanno condotto alla cancellazione o la sospensione di quasi la metà degli organismi di mediazione”.
La parte del leone delle procedure è costituita da quelle obbligatorie per legge 79%; molto poche le volontarie 9%; in continua crescita quelle disposte dal giudice all’12% (incidevano per il 2% nel 2013). Differenti i rispettivi tassi di successo: 23%, 39%, 15%.
Per le mediazioni disposte dai magistrati probabilmente il dato è sottostimato, in quanto il Ministero della Giustizia non rileva l’estinzione del processi a seguito di mediazione delegata o iussu judici, senza che le parti vadano dal mediatore. Un confronto può essere fatto con i dati rilevati dal Dr. Massimo Moriconi, magistrato del Tribunale civile di Roma: 23.9.2013 / 10.10.2014, circa 700 cause a ruolo, 200 gestibili con metodi ADR, 121 quelle gestite con metodi ADR: 40 conciliazioni endoprocessuali, 35 mediazioni delegate, 46 conciliazioni endoprocessuali e mediazione delegata (arb-than-med); accordo nel 58% dei casi; cause a ruolo diminuite dell’ 8%[4].
Per quanto riguarda la suddivisione delle mediazioni per tipologia di organismo, preponderante la presenza degli OdM privati (52%), cresciuta quella degli organismi forensi (36%), non riescono a recuperare le Camere di Commercio (16% nel 2011-2012, 11% nel 2016), modestissima l’incidenza degli OdM professionali non avvocati (1%). Questi ultimi, tuttavia, fanno registrare i tassi di successo più elevati (35%), seguiti dagli organismi privati (27%); in coda, costantemente, gli organismi forensi (21%).
Per nulla positivo l’allungamento della durata delle procedure di mediazione con accordo raggiunto: dai 65 giorni del 2012 ai 115 del 2016. Una parte di questo fenomeno è da attribuire al maggior tecnicismo di alcune mediazioni rispetto al passato, ma negli incontri si nota sempre più la prassi del “rinvio” propria delle aule giudiziarie e l’inserimento della sessione di mediazione tra mille altre incombenze. Quasi inconcepibile che si dedichi una giornata intera all’incontro, per definire del tutto il problema.
I fenomeni di fondo riscontrabili nel corso degli anni sono:
Da ultimo. Le controversie in campo bancario incidono per il 20% del totale delle mediazioni (l’incidenza più alta tra le varie materie oggetto di mediazione obbligatoria) con il tasso di succcesso (accordi / procedure avviate) il più basso, 7%. E si fa il confronto con il successo sempre crescente che riscuote l’Arbitro Bancario Finanziario.
Le banche che non si presentano in mediazione o che dichiarano di “non essere interessate a proseguire oltre il 1° incontro” in genere sono quelle che hanno i peggiori risultati economici e che mostrano una scarsa attenzione al rapporto commerciale con il cliente. Per quanto riguarda il ricorso all’ABF, esso costa al massimo 20 euro, non richiede l’assistenza obbligatoria dell’avvocato e si svolge insieme ad un “convitato di pietra”, di particolare rilievo per le banche, la Vigilanza della Banca d’Italia. Inoltre “Un record dopo l’altro. Purtroppo però non positivo. Anche nel 2016, come già l’anno precedente, il contenzioso davanti all’Arbitro bancario finanziario vede una assoluta predominanza dei casi relativi alla cessione del quinto dello stipendio. …. C’è poi un’elevata percentuale di ricorsi (pari al 71%) che sono presentati con l’assistenza di un avvocato o altro professionista che spesso si vede riconoscere una parte non irrilevante del rimborso riconosciuto dall’Arbitro. La preoccupazione è quindi che ci sia una vera e propria industria del ricorso sulla cessione del quinto”[8]. Attenzione quindi a sminuire le potenzialità della mediazione in campo bancario, facendo raffronti con altri metodi ADR. Auspicabile che anche le banche, prima o poi, si rendano conto delle potenzialità della mediazione a fini commerciali.
In conclusione. La scenario è ancora molto variegato ed il passo lento, ma la lunga marcia della mediazione civile e commerciale, in Italia, è cominciata.