Adierre Napoli Camera Mediazione Conciliazione Formazione FAQ
Adierre Napoli Camera Mediazione Conciliazione Formazione FAQ
Adierre Napoli Camera Mediazione Conciliazione Formazione FAQ
Adierre Napoli Camera Mediazione Conciliazione Formazione FAQ
La mediazione civile è un Istituto introdotto da pochi anni nel nostro ordinamento; per questo motivo spesso è poco conosciuta dagli utenti, siano essi professionisti, privati cittadini, imprenditori o addirittura enti pubblici, ed è ancora sottoutilizzata nonostante i suoi notevoli vantaggi in termini di rapidità e forte riduzione dei costi.
In questa pagina abbiamo riassunto le domande che più spesso vengono rivolte ai nostri esperti sull’istituto e il suo funzionamento.
La mediazione è un’attività svolta da un soggetto, terzo ed imparziale, il cui fine è quello di far addivenire le parti ad una risoluzione bonaria della controversia. Il Mediatore, attraverso la presentazione di una proposta, mira alla soddisfazione degli interessi delle parti coinvolte ed al raggiungimento di un accordo tra le stesse.
Il mediatore, così come stabilito dal D.M. 180/2010, è un soggetto che deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o, in alternativa, deve essere iscritto ad un ordine professionale. E’ inoltre in possesso di una specifica formazione di almeno 50 ore su materie quali ad esempio la normativa in materia di mediazione e conciliazione, la metodologia delle procedure di negoziazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa.
Il mediatore non è né un giudice, né un semplice arbitro, ma deve svolgere il compito di “facilitatore” nel raggiungimento di un accordo tra le parti.
Il termine conciliazione e mediazione vengono spesso utilizzati nel linguaggio comune come sinonimi, in realtà presentano delle differenze.
La mediazione è una procedura in cui un terzo neutrale assiste le parti nella ricerca di una soluzione al loro conflitto.
La conciliazione è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
Esistono tre tipologie di mediazione :
La domanda deve essere presentata ad un organismo di conciliazione nel luogo in cui si trova il giudice territorialmente competente per le cause in oggetto.
Perché il decreto-legge del 21 giugno 2013 n. 69 ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall’art. 5, comma 1 del d.lsg. 28/2010.
Nel circondario del Tribunale ove si incardinerebbe la relativa azione giudiziale.
Il mediatore viene scelto dall’organismo di conciliazione secondo criteri stabiliti dal proprio regolamento interno che, nella maggior parte dei casi, sono ispirati dal principio della ‘rotazione’ e/o della ‘competenza’ per materia.
Si, il mediatore può essere indicato dalle parti ma solo su decisione congiunta. In altre parole le parti possono scegliere un organismo di mediazione e nel contempo indicare uno specifico mediatore operante al suo interno solo di comune accordo; in questo modo viene garantita l’imparzialità del mediatore rispetto alla controversia.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, nel corso dei quali il mediatore organizza uno o più incontri tra le parti.
Oltre alle spese di avvio della mediazione stabilite in 48,80 iva compresa (valore inferiore a €.250.000,00) o 97,60 iva compresa (valore superiore a €.250.001,00) per ciascun centro di interesse, vi sono le spese di mediazione, dovute quando sia possibile iniziare il procedimento di mediazione. In caso di entrata in mediazione tali spese sono riportate in una tabella relativa al valore della lite (decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010 modificato dalla legge n. 98 del 09/08/2013) . Si tenga presente che se le parti (anche una sola di esse) decide di non proseguire nella mediazione, non è previsto nessun compenso all’Organismo o al mediatore, ma solo l’indennità.
La parte che avanza la domanda di mediazione delegata oltre il termine ordinatorio assegnato dal giudice non incorrere – per ciò solo – sempre nella declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale. Difatti, ove il ritardo nella presentazione della domanda di mediazione non abbia avuto alcuna ripercussione negativa, né sulla durata complessiva della procedura, né sui tempi di definizione del processo, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve ritenersi avverata. Nell’ipotesi contraria, invece, la condizione di procedibilità della domanda va considerata non verificata.
Le due pronunce in commento riguardano la questione relativa alle conseguenze connesse alla proposizione della domanda di mediazione delegata oltre il termine di 15 giorni assegnato dal giudice.
La parte che avanza la domanda di mediazione delegata oltre il termine ordinatorio assegnato dal giudice incorrere per ciò solo sempre nella declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale?
Va quindi equiparato, ai fini della improcedibilità della domanda giudiziale, il tardivo esperimento della mediazione al mancato esperimento della stessa?
Le pronunce in commento rispondono a tali interrogativi in senso negativo: la parte ben può quindi decidere di avanzare la domanda di mediazione delegata oltre il termine assegnato dal giudice senza che da ciò consegua sempre l’improcedibilità della domanda; tuttavia, il tardivo esperimento della mediazione comporta ad ogni modo alcune conseguenze (che tra breve si diranno).
Detta soluzione interpretativa poggia, innanzitutto, sul rilievo della natura ordinatoria (e non perentoria) del termine in questione.
Ciò, in estrema sintesi, in ragione:
Osserva al riguardo il Giudice che, in effetti, dal dato normativo di cui all’all’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 si ricava che la sanzione di improcedibilità della domanda giudiziale non consegue alla mancata proposizione della domanda di mediazione entro il termine di quindici giorni, bensì all’omesso esperimento del procedimento entro il termine di celebrazione della udienza di rinvio del processo (il quale viene, a sua volta, calibrato dal giudice in ragione del termine di durata della mediazione, pari a tre mesi decorrenti, al più tardi, dal termine assegnato per la presentazione della istanza).
Da ciò consegue che la parte istante può ben decidere di avanzare la domanda di mediazione delegata oltre il termine ordinatorio assegnato dal giudice, senza – per ciò solo – incorrere nella declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.
Tale chiave di lettura, argomentano le pronunce in commento alla luce di quanto sin qui affermato, “ha il pregio di valorizzare il dato sostanziale dell’esperimento del procedimento di mediazione e si pone in linea con lo spirito della normativa sulla mediazione, che risponde alla logica di favorire, quanto più possibile, la scelta delle parti di ricorrere alla procedura di risoluzione alternativa della controversia, senza penalizzare con gravi sanzioni processuali un contegno di formale ritardo nella attivazione del procedimento, in tutti i casi in cui l’inerzia iniziale della parte non abbia pregiudicato il tempestivo e corretto svolgimento della procedura, né provocato alcun allungamento dei tempi di definizione del giudizio”.
Pertanto, affermano le pronunce in commento, non può essere condivisa la tesi che equipara, ai fini della improcedibilità della domanda giudiziale, il tardivo esperimento della mediazione al mancato esperimento della stessa.
Detta impostazione, difatti, ha i seguenti difetti:
Tutto ciò considerato – se è vero che la parte istante può ben decidere di avanzare la domanda di mediazione delegata oltre il termine ordinatorio assegnato dal giudice, senza per ciò solo incorrere nella declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale – il tardivo esperimento della mediazione comporta ad ogni modo alcune conseguenze.
In particolare, la parte che ritarda l’attivazione della procedura si accolla il rischio che il procedimento non riesca a concludersi nel termine massimo di tre mesi, che inizia comunque a decorrere, indipendentemente dalla iniziativa dell’interessato, dalla scadenza del termine assegnato dal giudice.
Pertanto:
Dunque, ove il ritardo nella presentazione della domanda di mediazione non abbia avuto alcuna ripercussione negativa, né sulla durata complessiva della procedura (conclusasi entro il termine massimo di durata di tre mesi), né sui tempi di definizione del processo, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve ritenersi avverata. Nell’ipotesi contraria, invece, la condizione di procedibilità della domanda va considerata non verificata.
Detti principi di diritto vanno ora applicati alle singole fattispecie pratiche oggetto delle due pronunce in questione.
Nella prima fattispecie (ordinanza del 15.5.2017):
Pertanto, il ritardo nella presentazione della domanda di mediazione non ha avuto alcuna ripercussione negativa, né sulla durata complessiva della procedura, né tantomeno sui tempi di definizione del processo.
Da ciò consegue che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve nella specie ritenersi avverata.
Nella seconda fattispecie, invece (sentenza del 27.9.2017):
Pertanto, il ritardo nella presentazione della domanda di mediazione ha avuto una ripercussione negativa, sia sui tempi di definizione della procedura, la quale non si è potuta concludere entro i tre mesi dalla scadenza del termine assegnato dal giudice, sia sui tempi di definizione del processo, posto che all’udienza di rinvio è stata avanzata istanza di rinvio del processo per consentire l’esperimento della procedura di mediazione, che era stata tardivamente intrapresa).
Da ciò consegue che alla data dell’udienza di rinvio il procedimento di mediazione non era stato ancora esperito e, pertanto, deve concludersi che la condizione di procedibilità non si è verificata, con conseguente declaratoria di imp;rocedibilità della domanda.
In caso di mancato rispetto del termine concesso dal giudice ex art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 28 del 2010 per il deposito della domanda di mediazione, va dichiarata la sua improcedibilità. L’implicita natura perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l’improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al giudizio di pervenire al suo esito fisiologico.
(in senso conforme Trib. Firenze sentenza 9 giugno 2015; difforme Trib. Milano, 27 settembre 2016; Trib. Roma, sentenza 14 luglio 2016; Trib. Monza, 1 gennaio 2016).
Il caso
La sentenza del Tribunale di Lecce, qui in commento, si pone all’attenzione degli studiosi del diritto per aver trattato e dato una soluzione alternativa alle prime pronunce occupatesi delle diverse questioni poste dalla normativa in materia di mediazione.
Questi i fatti di causa per come esposti nella decisione.
Nel corso di un giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo, con ordinanza del 19 maggio 2016, il Giudice istruttore disponeva procedersi a mediazione delegata nel termine di 15 gg., ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche.
Secondo la norma sopra citata, infatti, il giudice: “anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
L’incombente predetto non sortiva tuttavia esito positivo (nel senso che la domanda di mediazione non era dalle parti proposta nel termine assegnato dal giudicante).
All’udienza tenutasi in data 11 ottobre 2016 parte opposta rilevava l’improcedibilità della domanda d’opposizione, attesa l’omessa attivazione del procedimento di mediazione.
La decisione del Tribunale
Con sentenza del 3 marzo 2017, il Tribunale di Lecce dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Questo l’iter e le motivazioni della decisione.
Nel pervenire alla decisione di cui sopra, discostandosi dai precedenti di merito, il Giudice estensore del provvedimento applica i principi elaborati nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina che si è occupata della tematica.
In particolare, al fine di pervenire alla conclusione dell’improcedibilità della domanda per mancato esercizio della domanda di mediazione demandata, il giudicante richiama tre diverse argomentazioni:
Ritiene, pertanto, che la natura implicitamente perentoria del termine predetto s’evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l’improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità d’emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo naturale epilogo. Risulta, infatti, inverosimile che il legislatore abbia fissato un termine per l’attivazione del procedimento e previsto una tale conseguenza qualora avesse voluto soltanto ritenere il termine di natura meramente ordinatoria.
Anche qualora dovesse essere ritenuta ordinatoria la natura del predetto termine per l’avvio della mediazione, la mancata proposizione di tempestiva istanza di proroga comporta inevitabilmente, secondo la prevalente giurisprudenza, la decadenza dalla relativa facoltà processuale (Cass. n. 589/2015; Cass. n. 448/2013; Cass. n. 4877/2005).
Secondo la predetta norma infatti: “[…] il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione […]”.
Invero, considerata la natura speciale della disciplina della mediazione “iussu iudicis” e l’espressa sanzione d’improcedibilità prevista in caso d’inottemperanza, non è ragionevole che sia consentito sanare la propria inerzia mediante la concessione di un apposito nuovo termine. Infatti, nella mediazione obbligatoria ante causam il relativo procedimento deve essere esperito prima del giudizio e quindi ad iniziativa delle parti. Ciò spiega perché, ove tale incombente non sia assolto, e la questione sia eccepita dalla parte interessata o rilevata d’ufficio, sia consentito sanare l’omissione mediante successivo esperimento della stessa. Si è infatti voluto, in coerenza con analoghe disposizioni processuali (si pensi al tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di lavoro), evitare l’applicazione della grave sanzione dell’improcedibilità per omissione che poteva essere frutto di mancata conoscenza dell’obbligo normativo.
Pertanto, la mediazione tardivamente attivata rende improduttivo d’effetti il relativo incombente, provocando gli stessi effetti del mancato esperimento di esso; ne consegue quindi l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità della domanda giudiziale.
La giurisprudenza contraria
In giurisprudenza si rinvengono anche pronunce di segno contrario, tutte incentrate sul carattere ordinatorio del termine demandato dal giudice per l’attivazione del procedimento di mediazione.
Secondo la decisione del Tribunale di Roma, 14 luglio 2016, n. 14185, la domanda di mediazione non è un atto del processo, con la conseguenza che predicare la perentorietà del termine di 15 giorni per la sua presentazione è fuori luogo. Un termine deve considerarsi perentorio solo se la legge fa derivare, dalla mancata tempestiva esecuzione dell’attività al termine stesso soggetta, conseguenze sanzionatorie a carico di chi non ha rispettato il termine.
Poiché il D.Lgs. 28/2010 non pone alcuna conseguenza qualora non siano rispettati i 15 gg. assegnati dal giudice, tale termine non può considerarsi perentorio e non si determina un’improcedibilità della domanda che, invece, va dichiarata solo quando il ritardo nel deposito determina l’impossibilità di espletare il tentativo. Cosa che non è avvenuta quando, come nel caso della sentenza predetta, la domanda è stata depositata il sedicesimo giorno, comunque in un tempo del tutto utile per consentire lo svolgimento della mediazione prima dell’udienza. Diverso il caso, invece, in cui il deposito avvenga a ridosso dell’udienza, dove manca del tutto il tempo materiale per l’organismo di convocare le parti e consentire che gli incontri si svolgano effettivamente.
Alla medesima soluzione perviene la decisione del Tribunale di Milano 27 settembre 2016.
Ad una soluzione intermedia giunge invece la decisione del Tribunale di Monza, in tabella, secondo la quale, il Giudice, nel caso in cui il procedimento non sia stato espletato, sospende la causa per tre mesi, assegnando contestualmente alle parti il termine di 15 gg. per la presentazione della domanda di mediazione. Si tratta di un termine ordinatorio, con la conseguenza che la parte a carico della quale è posto l’onere di instaurare il procedimento può ottenere dal giudice una proroga, sempreché depositi tempestivamente l’istanza prima della scadenza del termine stesso. In caso contrario, dal tardivo deposito dell’istanza di mediazione, consegue l’improcedibilità della domanda.
In conclusione, a parere della scrivente, seppur nelle varie interpretazioni ed applicazioni date dalla giurisprudenza, per ora di merito, alla disciplina in oggetto, la soluzione adottata dal Tribunale di Lecce risulta maggiormente in linea con l’intento del legislatore e con l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità concernente la natura e gli effetti dei termini assegnati dal giudice.