Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione nel procedimento di intimazione sfratto per morosità determina l’improcedibilità del giudizio e la revoca dell’ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile locato.

Il Tribunale di Arezzo nella sentenza n. 397/2024 ha revocato l’ordinanza di sfratto concessa per morosità. Nel caso di specie l’opposto, a carico del qual vi è l’obbligo di introdurre il procedimento di mediazione, al momento dell’udienza di rinvio erano trascorsi già quasi sei mesi dall’ordinanza con cui il GI aveva disposto il mutamento del rito e disposto la mediazione.

dubbi e certezze

È pur vero che la natura non perentoria del termine di 15gg previsto dal D.lgs. 28/2010 consente di depositare oltre tale termine, ma essa va avviata in un tempo adeguato perché il procedimento si concluda “…entro il termine massimo previsto di durata di quattro mesi per evitare una eccessiva durata del processo…” (cfr. sentenza).

16 Settembre, 2024 no comments Condominio
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