Il decreto legislativo attuativo della legge delega sulla riforma del processo civile (legge n.206/2021) è approdato finalmente sul tavolo del preconsiglio in vista del prossimo approdo in Consiglio dei ministri.
La mediazione obbligatoria si estende ai contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione e subfornitura.
I procedimenti di mediazione potranno essere avviati anche direttamente dagli amministratori di Condominio che avranno bisogno dell’approvazione dell’assemblea circa l’accordo di conciliazione individuato dalle parti ovvero la proposta conciliativa del mediatore.
Incentivati gli accordi di conciliazione da parte delle amministrazioni pubbliche grazie allo scudo da responsabilità contabile (salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave) in favore dei rappresentanti della p.a. che concludano le mediazioni.
Inoltre, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione saranno esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
I verbali con l’accordo di conciliazione saranno esenti da imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro.
Infine, agli aderenti alla mediazione viene riconosciuto un credito di imposta, per l’indennità corrisposta all’organismo di mediazione, che viene portato da cinquecento a seicento euro.
L’estensione della mediazione obbligatoria riguarderà anche le procedure monitorie. In caso di opposizione al decreto ingiuntivo, la parte che ha proposto ricorso avrà l’onere di avviare la procedura di mediazione, pena la declaratoria di improcedibilità della domanda da parte del giudice e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.